Nei rapporti di lavoro non assistiti da tutela reale, la prescrizione dei crediti da lavoro decorre dalla data di cessazione del rapporto.
Nota a Trib. Firenze 16 gennaio 2018, n. 25.
Giuseppe Catanzaro
Nelle ipotesi in cui il rapporto non sia caratterizzato da tutela reale, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi inizia a decorrere dal momento in cui cessa il rapporto di lavoro.
Lo ha affermato il Tribunale di Firenze con la sentenza 18 gennaio 2018, n. 25, sul presupposto che l’assenza di una forma di tutela reintegratoria nel caso di licenziamento illegittimo, metterebbe il lavoratore in una condizione psicologica tale da non consentirgli di esercitare i propri diritti per il timore di vedersi licenziare dal datore di lavoro.
Nel caso di specie, parte datoriale aveva eccepito l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dai lavoratori, riconducibili alla festività del 4 novembre, come previsto dal ccnl applicato.
Il Tribunale di Firenze, dopo aver in primo luogo riconosciuto il diritto dei lavoratori ai crediti retributivi, ha statuito che la prescrizione non era intervenuta in quanto i cinque anni erano iniziati a decorrere dalla data di cessazione del rapporto, considerato che i rapporti di lavoro esaminati erano disciplinati dalla L. n. 92/2012 (cd. Legge Fornero), la quale, come noto, a fronte di licenziamenti illegittimi, prevede forme di tutela indennitaria e non solo reale.
Viene dunque riaffermata la regola, che trae origine da una risalente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 63/1966), della decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti i lavoratori privati, poiché le modifiche operate dalla L. Fornero all’art. 18 Stat. Lav. hanno depotenziato il regime della tutela reale in favore di rimedi esclusivamente di natura indennitaria.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto non intervenuta, nella fattispecie in esame, la prescrizione quinquennale, sancendo il diritto dei lavoratori ai crediti retributivi da essi vantati.