Il luogo di dipendenza dell’azienda alla quale è addetto il prestatore, che individua la competenza territoriale del giudice del lavoro, in caso di telelavoro, ed entro certe condizioni, può essere l’abitazione dello stesso dipendente.
Nota a Cass. 8 febbraio 2018, n. 3154
Alfonso Tagliamonte
Nel caso di licenziamento di un telelavoratore è competente a valutare la legittimità del recesso il giudice del luogo in cui il dipendente esercita la propria attività. Unica condizione perché ciò avvenga è che il datore abbia una serie di beni organizzati, anche esigui, per l’esercizio dell’impresa, pur non disponendo di alcun locale, del quale può essere proprietario un terzo o lo stesso lavoratore.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3154, per la quale in presenza di talune circostanze, quali il possesso di un account istituzionale con accesso ad una piattaforma (luogo virtuale ed organizzato dell’azienda), emerge con evidenza la dipendenza del lavoratore dal proprio datore, stante l’organizzazione della relativa attività da parte di quest’ultimo, mediante la configurazione di un complesso di beni munito di propria individualità tecnico-economica, ma funzionalmente connesso con l’impianto aziendale.
In linea con il consolidato orientamento della Corte (da ultimo, Cass. n. 4767/2017, sulla scia di Cass. n. 17347/2013), il Giudice di legittimità ha precisato che la nozione di dipendenza dall’azienda “alla quale è addetto il lavoratore”, di cui all’art. 413 c.p.c., “deve essere interpretata in senso estensivo, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora, potendo coincidere anche con l’abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell’attività lavorativa. Condizione minima, ma sufficiente a tal fine, è che l’imprenditore abbia configurato tale organizzazione del lavoro e che l’azienda disponga in quel luogo di un nucleo di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali, anche se modesto e di esigue dimensioni; è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi”.