Per la cessione di ramo d’azienda è necessario che la struttura ceduta sia dotata di pregressa autonomia organizzativa.

Nota a Cass. 25 ottobre 2017, n. 25382

Valerio Di Bello

Elemento costitutivo del trasferimento di ramo d’azienda è l’autonomia funzionale del ramo ceduto, consistente nella capacità dello stesso, già dal momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi.

Tale principio di diritto è stato ribadito da Cass. 25 ottobre 2017, n. 25382, che ha condiviso i ragionamenti di App. Trieste, secondo cui, nel caso di specie, il reparto ceduto non era stato creato ad hoc al momento della cessione ed era dotato di un’autonomia funzionale, in coerenza con la disciplina in materia, la quale ha proceduto alla codificazione della direttiva 2001/23/CE, che considera trasferimento quello di un’entità economica che conserva la propria identità intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica sia essa essenziale o accessoria.

Pertanto, ha concluso la Cassazione, la Corte triestina non ha violato o falsamente applicato la legge laddove ha interpretato l’art. 2112 c.c. secondo i principi di diritto innanzi espressi, correttamente ritenendo estranee alla fattispecie astratta elementi quali la necessità che il ramo d’azienda produca utili e non sia in perdita, la durata dell’impresa cessionaria che resti sul mercato per un certo tempo senza fallire, la capacità economica ed imprenditoriale.

Trasferimento del ramo d’azienda
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