Il titolo di abilitazione costituisce requisito di validità del contratto di lavoro stipulato dal personale docente con le scuole paritarie.
Nota a Cass. 20 febbraio 2018, n. 4080
Kevin Puntillo
“L’abilitazione all’insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento. Il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato”.
È questo l’importante principio di diritto ribadito dalla Cassazione con sentenza 20 febbraio n. 4080, in merito alla richiesta di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da parte di una docente laureata ma priva dell’abilitazione all’insegnamento, che aveva lavorato per un periodo pressoché continuativo di oltre tre anni, in virtù di quattro contratti a termine, alle dipendenze di una scuola paritaria.
La Suprema Corte, ripercorrendo in breve il quadro normativo che regola l’insegnamento presso le scuole paritarie, ribadisce, in primo luogo, che le scuole paritarie sono in tutto assimilate alle scuole pubbliche e, pertanto, anche per esse vige la regola per la quale il personale docente deve essere dotato del titolo abilitativo (così come previsto ai sensi dell’art. 1,co. 4 e 6, L. 10 marzo 2000 n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, e degli artt. 3 e 6 L. 19 gennaio 1942 n. 86).
A tal proposito, continua la Corte, “in ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l’insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all’insegnamento da parte degli insegnanti rappresenta un requisito di validità dello stesso contratto di lavoro, il quale, ove l’insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto, deve considerarsi nullo per violazione delle citate norme di carattere imperativo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilità per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa, pur restando fermi, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. (c.d. prestazione di fatto, su cui v., in questo sito, In 100 parole), gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione”.
In altre parole, l’abilitazione all’insegnamento in una scuola paritaria, così come nelle scuole pubbliche, costituisce requisito soggettivo ineludibile e necessario per la valida conclusione del contratto, per cui la sua mancanza costituisce un vizio genetico del contratto che, seppure stipulato a tempo determinato, deve considerarsi nullo, con l’impossibilità di prosecuzione ulteriore del rapporto di lavoro o sua trasformazione in tempo indeterminato.