I periodi di riposo giornalieri e settimanali ridotti, fruibili dal conducente di veicoli adibiti a trasporto su strada, possono essere effettuati nel veicolo.
Nota a Corte di Giustizia UE, 20 dicembre 2017, C-102/16
Gennaro Ilias Vigliotti
Con riferimento ai trasporti su strada, un conducente non può effettuare, a bordo del proprio veicolo, periodi di riposo settimanali regolari (come disciplinati dall’art. 8, par. 6 e 8, Regolamento CE n. 561/2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i Regolamenti n. 3821/85 e n. 2135/98 e abroga il Regolamento n. 3820/85).
Diversamente, “in trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta”.
Lo ha disposto la Corte di Giustizia UE (20 dicembre 2017, C-102/16), riepilogando sia lo scopo del Regolamento CE n. 561/2006 sia le nozioni di riposo giornaliero e settimanale.
Tale Regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo (sia giornaliero che settimanale) per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre (con particolare riferimento al trasporto su strada), nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.
Il “periodo di riposo giornaliero” (art. 4, lett. g) Reg. cit.) è il “periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il “periodo di riposo giornaliero regolare” sia il “periodo di riposo giornaliero ridotto”:
– il “periodo di riposo giornaliero regolare”(art. 4, lett. g) Reg. cit.) consiste in “ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione”;
– il “periodo di riposo giornaliero ridotto”(art. 4, lett. g) Reg. cit.) è “ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore”.
Il “periodo di riposo settimanale” (art. 4, lett. h) Reg. cit.) riguarda il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il “periodo di riposo settimanale regolare” sia il “periodo di riposo settimanale ridotto”:
– il “periodo di riposo settimanale regolare”(art. 4, lett. h) Reg. cit.) consiste in “ogni tempo di riposo di almeno 45 ore”;
– il “periodo di riposo settimanale ridotto”(art. 4, lett. h) Reg. cit.) è formato da “ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative”;.
In base all’art. 8, paragr. 6, del Regolamento in esame: “Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: – due periodi di riposo settimanale regolare, oppure – un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale”.