In merito alla possibilità del personale medico del Servizio Sanitario Nazionale di prestare attività lavorativa in altre strutture sanitarie, l’art. 4, co. 7, L n. 412/1991 statuisce un’incompatibilità assoluta tra il rapporto di lavoro con il S.S.N. e lo svolgimento di attività professionale di qualsiasi natura con una casa di cura accreditata.
Avv. Valerio Di Bello
I medici legati al S.S.N. da un rapporto di impiego, quindi, non possono esercitare alcun tipo di attività professionale, sia essa di natura autonoma o subordinata, in favore di una struttura privata convenzionata o accreditata con lo stesso S.S.N., anche se ciò avvenga in una singola unità operativa non convenzionata facente parte della struttura generale convenzionata o in virtù di una convenzione, della struttura privata con il S.S.N., operante in una disciplina diversa da quella per la quale il medico dipendente presta servizio presso la struttura pubblica (ex multis: Cons. Stato.15 giugno 2004, n. 4463).
Oltre a ciò, occorre considerare che, ai sensi dell’art. 1, co.19, L. n. 662/1996, l’esistenza di situazioni d’incompatibilità preclude alla struttura privata erogante la prestazione sanitaria l’accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali.
Tale incompatibilità, infine, a differenza di quanto previsto per il pubblico impiego, non trova eccezione neanche per i rapporti di lavoro part-time c.d. ridotto (ovvero con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno).
Le norme
Ai sensi dell’art. 4, co. 7, L. n. 412/1991 (Assistenza sanitaria): “7. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L’accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all’amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d’impiego, purché espletato fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all’accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all’articolo 48, L. 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali”.
L’art.1, co. 19, L n. 662/1996, recita: “19. Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell’accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire l’erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L’esistenza di situazioni d’incompatibilità preclude l’accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L’accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell’accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti”.