L’impiego fraudolento di lavoratori distaccati da altri Paesi giustifica la richiesta di verifica ed il disconoscimento dei relativi certificati previdenziali
Nota a Corte di Giustizia UE, 6 febbraio 2018, C-359/16
Maria Novella Bettini
Il fenomeno dei distacchi illeciti fra imprese appartenenti a Paesi diversi ha subìto un freno dalla Corte di Giustizia UE (6 febbraio 2018, C-359/16), secondo cui in questa ipotesi di utilizzo fraudolento di manodopera è possibile disconoscere il regime contributivo meno costoso rispetto a quello del Paese in cui si svolge la prestazione.
Nella fattispecie esaminata dalla Corte, un’impresa edilizia utilizzava mediante un subappalto fittizio lavoratori distaccati da imprese bulgare.
Tali lavoratori non versavano i contributi previdenziali in Belgio, essendo in possesso di certificati, rilasciati dal Paese di origine, i quali attestavano l’iscrizione al regime previdenziale bulgaro.
Le autorità belghe, però, accertavano la natura fittizia delle imprese distaccanti, presentando all’istituzione bulgara competente una domanda motivata di riesame o revoca dei certificati.
Dal momento che tale iniziativa non aveva raggiunto l’esito sperato, la Corte d’appello belga condannava i soggetti responsabili dell’operazione, disconoscendo i certificati rilasciati dal Paese di provenienza in ragione della loro origine fraudolenta.
La questione veniva sottoposta alla Corte di Giustizia, la quale ha evidenziato la necessità di una corretta valutazione dei fatti al fine di garantire l’esattezza delle indicazioni contenute nel certificato previdenziale; con la conseguenza che l’istituzione competente dello Stato che ha rilasciato il certificato medesimo, qualora lo Stato ospitante manifesti riserve in ordine all’esattezza dei fatti che l’hanno originato, è tenuta a verificare la correttezza del documento ed eventualmente a revocarlo. In caso contrario, il giudice dello Stato ospitante che abbia elementi sufficienti per ritenere provata l’esistenza di una frode può ignorare il suddetto certificato. Ciò, a fronte di un equo processo che garantisca la possibilità di smentire tali accuse alle imprese sospettate di aver utilizzato lavoratori distaccati sulla base di certificati contributivi irregolari.
Ai fini della sua decisione, la Corte ha interpretato: l’art. 14, punto 1, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (nella versione modificata e aggiornata dal Regolamento (CE) n. 118/97, come modificato dal Regolamento (CE) n. 631/2004), e l’art. 11, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal Regolamento n. 118/97, nonché l’art. 5 del Regolamento n. 987/2009.