A decorrere dal 1° gennaio 2018, per i datori di lavoro, tenuti al finanziamento della CIGS (ai sensi dell’art. 23, DLGS 14 settembre 2015, n. 148), nei casi di licenziamento collettivo, il contributo dovuto per ciascuna risoluzione del rapporto di lavoro operata (c.d. ticket di licenziamento) è stato elevato dal 41 all’82% (art. 1, co.137, L 27 dicembre 2017, n. 205 – c.d. legge di bilancio 2018).

Il ticket di licenziamento era stato introdotto dal legislatore del 2012 (art. 2, co. 31, L n. 92/2012) con la duplice finalità di finanziare la NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e scoraggiare i licenziamenti.

In merito, l’INPS, con il Msg. 8 febbraio 2018, n. 594, ha  riepilogato la normativa vigente ed impartito le relative istruzioni operative.

1)    AMBITO DI APPLICAZIONE

Rientrano nel campo di applicazione del “doppio” ticket esclusivamente i datori che effettuino licenziamenti collettivi soggetti al versamento della contribuzione (0,90%) per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (CIGS), secondo quanto previsto dall’art.  23, DLGS n. 148/2015.

2)    DECORRENZA E MISURA DEL CONTRIBUTO

Per i recessi effettuati dal 1° gennaio 2018, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, l’imprenditore è tenuto a versare il contributo di licenziamento, introdotto dall’art. 2, co. 31, L n. 92/2012, il quale, per effetto della legge di bilancio 2018, è costituito da una somma pari all’82% del massimale mensile NASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

“Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile  NASPI è di € 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale”, la contribuzione da versare equivale a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%)”.

Qualora, il lavoratore abbia un’anzianità lavorativa diversa da 12, 24 o 36 mesi, tale contributo “deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro” (in merito si v. INPS Circ. 22 marzo 2013, n. 44).

3)    DISCIPLINA PREVIGENTE

Sono esclusi dall’aumento, le imprese che procedano a licenziamenti individuali e quelle che realizzino recessi in seguito a procedure di licenziamento collettivo, intraprese, però, entro il 20 ottobre 2017 (anche se le cessazioni dei rapporti di lavoro dovessero avvenire nel 2018). In tali casi, continua a trovare applicazione il regime precedente (art. 2, co. 31, L n. 92/2012), in base al quale i datori di lavoro sono tenuti a versare il ticket in questione, sulla scorta dell’aliquota percentuale del 41%, del massimale mensile NASPI per ogni 12 mesi di anzianità del dipendente negli ultimi 3 anni.

Infine, l’INPS ha specificato che per verificare il momento di avvio delle procedure di licenziamento collettivo (rilevante ai fini dell’esclusione dalla nuova disciplina) occorre far riferimento alla data di ricezione, da parte delle rsa e delle rispettive associazioni di categoria, della preventiva comunicazione dei lavoratori in esubero.

In mancanza di tali rappresentanze sindacali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art. 4, co. 2, L n. 223/91).

Pertanto, il momento di avvio della procedura coincide con la data di ricezione della comunicazione preventiva da parte dei suddetti organismi sindacali.

F.B.

“Ticket” licenziamento 2018
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