Gli indennizzi erogati in esecuzione di contratti collettivi di prossimità, stipulati da aziende in crisi, vanno regolarmente tassati ai sensi dell’art. 6, co. 2, TUIR quando hanno natura risarcitoria del reddito.
Nota a AdE Ris. 15 febbraio 2018, n.16/E
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/E del 15 febbraio 2018, fornisce chiarimenti in merito alle corrette modalità di tassazione di quanto corrisposto ai lavoratori dipendenti in esecuzione di “contratti collettivi di prossimità”. In particolare, è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se gli indennizzi risarcitori erogati in esecuzione dei summenzionati contratti vadano o meno a formare il reddito imponibile del lavoratore dipendente.
La questione è stata risolta muovendo dall’art. 8, D.L n. 138/2011, che prevede la possibilità di stipulare, nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, “specifiche intese” (appunto i c.d. contratti di prossimità) finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, all’emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. Tali intese si caratterizzano per poter regolare, anche in deroga a disposizioni di legge o ai contratti collettivi nazionali di lavoro, specifici elementi del rapporto di lavoro, che sono tassativamente indicati dal legislatore nell’art. 8, co. 2, D.L. n.138/2011 (Corte Cost. 4 ottobre 2012, n. 221). Tra questi non sono menzionate le conseguenze fiscali del rapporto di lavoro, sicché – afferma l’Agenzia delle Entrate – alle indennità e alle retribuzioni corrisposte in esecuzione dei contratti di prossimità devono essere applicate le ordinarie regole previste dal legislatore tributario. Ne deriva che la tassabilità delle predette somme deve essere valutata alla luce:
- dell’art. 51 TUIR che, sancendo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, attrae a tassazione tutte le somme e i valori in genere percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro;
- dell’art. 6 TUIR, il quale precisa, al co. 2, che i proventi e le indennità conseguiti in sostituzione di redditi a titolo di risarcimento di danni costituiscono redditi della stessa natura di quelli sostituiti o perduti.
Proprio l’art. 6 TUIR assume, in questa sede, un rilievo particolare. Tale articolo, infatti, stabilendo che i risarcimenti non sono attratti a tassazione se erogati a titolo di danno emergente, afferma il principio generale della non imponibilità fiscale delle somme che costituiscono mere reintegrazioni patrimoniali in quanto non rappresentative di un flusso di “novella ricchezza”, ovverosia di un reddito. Al contrario, costituiscono reddito, e sono quindi tassabili, tutte quelle somme che, sebbene dovute a titolo risarcitorio, hanno, invece, la funzione di ristorare un danno derivante dalla perdita di redditi. Il dettato del co. 2 dell’art. 6 TUIR è, infatti, in definitiva, finalizzato:
- ad includere nella base imponibile tutte le somme ed i proventi percepiti in sostituzione di un mancato guadagno e pertanto riconducibili nella categoria civilistica del lucro cessante;
- ad escludere quelle percepite a titolo di reintegrazione di spese sostenute e quindi riconducibili nella categoria del danno emergente.
Applicando tali regole al caso di specie, discende che, a prescindere dal nomen iuris attribuito dal contratto di prossimità alle indennità erogate, quelle volte a ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, risultando sostitutive di reddito di lavoro dipendente, devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’art. 51, co. 1 TUIR, con conseguente obbligo da parte del soggetto pagatore di operare le ritenute ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600/73.
Marialuisa De Vita