L’infortunio in itinere (TU n. 1124/1965, art. 210) è quello occorso al lavoratore durante il normale percorso (anche con mezzo di trasporto privato, purché necessitato) di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o che colleghi due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro. In mancanza di servizio di mensa aziendale, l’evento può ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. Il “normale percorso” casa-lavoro (e viceversa) è considerato quello più breve e diretto”. Sono coperti da tutela assicurativa anche i casi di interruzione o deviazione indipendenti dal lavoro, ma necessitati da forza maggiore, esigenze essenziali ed improrogabili, e adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

R.R.

Infortunio in itinere
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