In caso di infortunio, l’attività posta in essere per predisporre quanto necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per il funzionamento degli strumenti di tecnologici utili ai lavori da eseguire è indennizzabile.
Nota a Cass. 6 febbraio 2018, n. 2838
Paolo Pizzuti
L’infortunio determinatosi nell’espletamento dell’attività lavorativa prodromica e strumentale rispetto all’attività lavorativa manuale o professionale, direttamente produttiva del bene (anche in relazione ad un rischio non proveniente dall’apparato produttivo), è indennizzabile.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione (6 febbraio 2018, n. 2838), ribadendo il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo il quale “l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell’art 38 Costituzione, dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta”.
Ed infatti “l’occasione di lavoro” di cui all’art. 2, TU n. 1124/1964, non richiede necessariamente che l’infortunio si verifichi durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l’obbligo assicurativo. È cioè “indennizzabile anche l’infortunio determinatosi nell’espletamento dell’attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall’apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con il solo limite in quest’ultima ipotesi del cd. “rischio elettivo” (v. anche Cass. ord. n. 24765/2017, Cass. n. 2136/2015 e Cass. n. 16417/2005).
Non è perciò estranea all’attività artigianale quella posta in essere per predisporre quanto necessario al suo svolgimento ed al funzionamento degli strumenti di tecnologia necessari per la tipologia dei lavori da eseguire.
Nella fattispecie, il lavoratore, che aveva subito un infortunio (in itinere) mentre si stava recando in un opificio (di cui era socio accomandatario) per verificare il lavoro di allacciamento della corrente elettrica e lo stato di avanzamento dei lavori, aveva sostenuto l’inclusione nella tutela antinfortunistica dell’attività, non manuale, di sovraintendenza e di controllo del lavoro altrui, ossia delle operazioni complementari e sussidiarie svolte fuori dai locali, indispensabili in quanto preparatorie, accessorie o connesse alla prestazione lavorativa svolta (in qualità di artigiano).