I destinatari degli obblighi di sicurezza: datore di lavoro, direttore generale, preposto, committente, coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori.

Nota a Cass. 8 febbraio 2018, n. 6121, n. 1574/2018, n. 5477/2018 e n. 1385/2018.

Miriam Sorrentino e Valerio Di Bello

Responsabilità del datore di lavoro, del direttore generale e del preposto. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia il datore di lavoro che il direttore generale della struttura aziendale sono destinatari iure proprio dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni. In particolare, il direttore, in ragione della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti (così, Cass. n. 22249/2014).

Il datore di lavoro è altresì tenuto ad attuare anche una organizzazione del lavoro che tenga indenni da eventuali infortuni i lavoratori inesperti (Cass. n. 6121/2018), analizzando ed individuandocon il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro”. Egli, inoltre, in base a tale casistica, deve redigere il Documento di valutazione dei rischi (così, Cass. n. 20129/2016 e Cass. SU n. 38343/2014).

Anche l’assunzione, in via di fatto, della qualità di datore di lavoro, di dirigente o di preposto determina, in virtù del principio di effettività, l’acquisizione della corrispondente posizione di garanzia in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Cass. n. 22246/2014 e Cass. 19 gennaio 2018, n. 1385, che ha ritenuto responsabile l’impresa dell’evento infortunistico occorso per effetto della condotta assunta dal preposto capitano della nave (al quale era risultata addebitabile l’omessa vigilanza sulle modalità di esecuzione dell’operazione di riavvolgimento dei cavi di acciaio nel corso della quale un lavoratore aveva riportato gravi lesioni al braccio destro).

In linea con questa impostazione è la responsabilità per la sicurezza in caso di distacco del lavoratore. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso in cui un dipendente sia messo a disposizione di soggetto diverso dal datore di lavoro, si configura una responsabilità ex art. 2049 c.c. soltanto a carico del “soggetto che ha assunto in proprio la direzione e la vigilanza del lavoro stesso, facendolo eseguire. Detto principio di diritto segue il criterio del controllo, in forza del quale la ditta, presso la quale il lavoratore è distaccato, risponde del fatto illecito commesso dal lavoratore distaccato durante l’attività che lo stesso svolge sotto la vigilanza di detta ditta” (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1574).

Quanto al committente, su di lui grava poi l’obbligo di verifica dell’adempimento degli obblighi del coordinatore per la corretta progettazione ed esecuzione dei lavori. Al riguardo va rilevato che (ai sensi dell’art. 93, co. 2, DLGS n.81/2008) la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento, da parte del designato, degli obblighi di cui agli artt. 91, co 1, e 92, co. 1, lett. a), b), c) d) ed e). (Cass. n. 5477/2018).

La disciplina vigente prevede, infatti, che il committente in caso di cantieri temporanei e mobili designi il responsabile dei lavori e/o i coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (la nomina di questi ultimi è, peraltro, necessaria in caso di presenza di più imprese nel cantiere). Ciò, in quanto, la fase progettuale ed esecutiva di un’opera implicano conoscenze tecniche peculiari, di cui il committente può essere privo, per cui egli, o il responsabile dei lavori in sua vece, si avvarranno della cooperazione di soggetti qualificati, quali appunto il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Tali soggetti devono essere dotati di particolari requisiti ed assolvono compiti delicati, come: “redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo delle informazioni per la prevenzione e la protezione dai rischi; coordinare e controllare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice; organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività all’interno del cantiere; segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi. Il committente o il responsabile dei lavori possono assumere su di sé le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori solo se in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge” (Cass. n. 5477/2018).

A fronte di tali compiti, gli obblighi del committente vanno tenuti nettamente distinti da quelli del coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori. Quest’ultimo, infatti, deve avere specifici requisiti, tali da assicurare una competenza tecnica (di cui il primo può essere privo), mentre il committente è tenuto solo al controllo della materiale e regolare esecuzione, da parte del coordinatore, dei suoi compiti e alla sua integrale sostituzione.

E’ vero che in base all’art. 93, co. 2, DLGS n.81/2008, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento, da parte del designato, degli obblighi di cui agli artt. 91, co. 1, e 92, co. 1, lett. a), b), c), d) ed e).

Tuttavia, soprattutto con riferimento, all’obbligo di cui all’art. 93, DLGS cit. di verificare l’adempimento degli obblighi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, tra cui quello di predisporre il piano di sicurezza e coordinamento, come previsto dal precedente art. 91, “non può tradursi nella integrale e piena responsabilità per il contenuto di tale documento, in quanto, da un lato, non vi sarebbe alcuna distinzione nelle posizioni e, dall’altro, il committente non può ingerirsi, in considerazione sia delle sua competenza sia del sistema normativo complessivo, nella redazione del piano, di cui risponde il coordinatore, sicché la verifica comporta il controllo della elaborazione del documento e della sua non evidente e macroscopica inadeguatezza o illegalità” (Cass. n. 5477/2018).

Vanno infine menzionati i recenti e importanti arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di reati omissivi colposi, secondo cui la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, mediante un comportamento concludente dell’agente, consistente nella presa in carico del bene protetto (cfr. Cass. SU n. 38343/2014 e n. 2536/2015). Parimenti, è ius receptum che, in tema di omicidio o lesioni colpose derivanti da infortuni sul lavoro, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l’altro o per gli altri garanti, dai quali ci sì attende la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto, anche quando le posizioni di garanzia siano sullo stesso piano (cfr. Cass. n. 45369/2010; Cass. n. 38810/2005).

I soggetti responsabili della sicurezza
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