Il licenziamento per ritorsione o rappresaglia consiste in una reazione, da parte del datore di lavoro, ingiusta e arbitraria, che fa seguito ad una condotta legittima del lavoratore colpito dal recesso (o di altra persona a esso legata e pertanto accomunata nella reazione) che risulti “sgradita” al datore di lavoro stesso. Esso si pone come unica ragione di un provvedimento espulsivo, essenzialmente, quindi, di natura vendicativa. In tale ipotesi, il lavoratore deve dimostrare, anche per presunzioni, che il recesso è stato motivato esclusivamente dall’intento ritorsivo (Cass. nn. 3373/2017, 24648/2015 e 62822/2011).

A.L.

Licenziamento ritorsivo
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