Il datore di lavoro (pena il reato di lesioni colpose) è tenuto ad aggiornare ed integrare il DVR con la previsione degli specifici rischi insiti nei macchinari utilizzati, e ad attuare percorsi formativi specifici in ordine ai rischi connessi alle modalità e alle tecniche degli strumenti utilizzati.
Nota a Cass. Pen. 8 febbraio 2018, n. 6147
Fabio Iacobone
Il datore di lavoro che non contempla nel documento di valutazione dei rischi (DVR) la specifica mansione svolta da una lavoratrice infortunatasi e non provvede alla formazione specifica della dipendente in ordine ai rischi connessi alle modalità operative ed alle tecniche di pulizia del macchinario cui la stessa è addetta, non adempie correttamente al dovere di sicurezza, gravante sull’impresa ai sensi dell’art. 2087 c.c. e del DLGS n. 81/2008.
Vanno pertanto “addebitate al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui è titolare, le manchevolezze causalmente collegate alla verificazione dell’evento infortunistico, che ha rappresentato la concretizzazione proprio di quel rischio, prevedibile ed evitabile, che le norme di prevenzione inosservate erano volte ad evitare, di guisa che l’attuazione delle menzionate e doverose cautele sarebbe stata sufficiente ad impedirlo. Sul datore di lavoro grava infatti l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare una macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza”.
Il principio è affermato dalla Cassazione (8 febbraio 2018, n. 6147), la quale ha ritenuto il DVR redatto in maniera incompleta ed escluso, nella fattispecie, il comportamento abnorme della lavoratrice, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l’infortunio e le omissioni addebitate al datore di lavoro e sottolinea come all’assegnazione delle mansioni alla dipendente non avevano fatto seguito né l’aggiornamento e l’integrazione del DVR, con la previsione degli specifici rischi insiti nelle operazioni di pulizia, né un percorso formativo in ordine ai rischi connessi alle modalità e alle tecniche delle medesime.
In particolare, i giudici hanno sottolineato la necessità di un corretto rapporto uomo-macchina che tenga cioè conto delle caratteristiche psicofisiche del lavoratore addetto ad uno specifico macchinario, rilevando che l’adeguata previsione della procedura per la pulizia della macchina cui era addetta la lavoratrice e le conseguenti, correlative, misure di prevenzione, prima fra tutte il divieto di salire su una rulliera per pulire il macchinario, avrebbero reso edotta la lavoratrice dei rischi insiti in tale modalità operativa, anche in considerazione della sua bassa statura, e della totale inconsapevolezza dei rischi connessi alla sua condotta.
Per quanto concerne in particolare il documento di valutazione dei rischi (DVR), va rilevato che l’obbligo di verificare l’adeguatezza e l’efficacia del documento della valutazione dei rischi, anche se redatto in collaborazione con un tecnico esperto nella materia, fa capo al datore di lavoro “rimanendo egli titolare della funzione fondamentale di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, la quale presuppone, come requisito indispensabile, che i rischi ivi presenti siano in primo luogo esaustivamente e specificamente individuati, al fine di poter poi prevedere le idonee misure precauzionali” e che siano indicate, all’interno di tale documento, le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (l’indirizzo giurisprudenziale è consolidato: v., fra le tante, Cass. n. 27295/2016, n. 22147/2016; n. 20129/2016).
Il datore di lavoro è altresì tenuto ad aggiornare periodicamente il documento di valutazione dei rischi (di cui all’art. 28 DLGS n. 81 del 2008). Tale documento, infatti, costituisce uno “strumento duttile, che deve essere adeguato e attualizzato, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nell’azienda che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori” (Cass. n. 6121/2018).
Incombe, pertanto, sul datore di lavoro l’onere di provvedere, non solo ad individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, ai fini della redazione del suddetto documento, ma anche di provvedere al suo aggiornamento (così, Cass. SU n. 38343/2014).
Sul datore di lavoro grava altresì l’obbligo di fornire ai lavoratori una informazione sul funzionamento delle macchine utilizzate e sui rischi cui i essi si espongono durante il loro impiego; nonché una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni (Cass. n. 22147/2016, cit.).
Il datore di lavoro è tenuto altresì a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui operano appaltatori e lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26, co.1, DLGS n. 81/2008). In particolare, tale obbligo “grava sul committente nei confronti del proprio appaltatore o dei lavoratori autonomi incaricati, mentre dovrà essere adempiuto dall’appaltatore subcommittente nei confronti dei propri sub-appaltatori o lavoratori autonomi incaricati, e, dall’altro lato, è configurabile solo nei confronti di quei soggetti della cui presenza nel cantiere il committente sia ritualmente edotto” (Cass. n. 5477/2018).