Gli enti privatizzati, nei limiti stabiliti dalla legge di privatizzazione, godono di un potere di autoregolamentazione delle prestazioni previdenziali, anche in deroga alle disposizioni delle leggi precedenti.

Nota a Cass. 13 febbraio 2018, n. 3461

Annarita Lardaro

L’autonomia regolamentare (gestionale, amministrativa, organizzativa ed amministrativa) riconosciuta dal legislatore in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (istituita dal DLGS 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L 24 dicembre 1993, n. 537, art.1, co.32), si è concretizzata in una “sostanziale delegificazione” tramite la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge medesima, la Cassa, in materia di prestazioni previdenziali, può derogare a disposizioni di legge precedenti (Corte Cost. n. 254/2016 e Cass. n. 15135/2014). Ciò vale anche per quanto concerne la regolamentazione della rivalutazione delle pensioni, quale “componente della determinazione dell’importo dovuto” (v. art. 49 Reg. generale della Cassa).

È quanto precisato dalla Corte di Cassazione, in conformità ad App. Trieste n. 241/2012, in accoglimento del ricorso della Cassa previdenziale forense in relazione alla controversia tra questa ed un avvocato, relativo alla decorrenza del meccanismo annuale di rivalutazione della pensione nel conflitto tra una legge precedente e il Regolamento della Cassa successivo alla privatizzazione.

La Corte, nel ribadire la propria uniforme interpretazione della norma che prevede, con l’attribuzione agli enti privatizzati (nei limiti stabiliti dalla legge di privatizzazione) di un potere di autoregolamentazione delle prestazioni previdenziali, anche in deroga alle disposizioni delle leggi precedenti, ricorda che:

– l’attività istituzionale di previdenza ed assistenza della Cassa nazionale forense ha natura pubblicistica (oltre a basarsi sul principio di autofinanziamento – v. Corte Cost. 24 luglio 2000, n. 340). Ciò, a prescindere dalla modifica degli strumenti gestionali connessi alla diversa qualificazione giuridica rispetto all’ente originario (sul rilievo pubblicistico del fine previdenziale – che, in ogni caso, non esclude l’eventuale imposizione di limiti al suo esercizio, ai sensi di Corte Cost n. 15/1999 – v.  Corte Cost. 18 luglio 1997, n. 248);

– e che la Cassa ha assunto una personalità giuridica di diritto privato, mantenendo i poteri di controllo ministeriali sul bilancio e di intervento sugli organi di amministrazione (v.  L n. 111/2011, art. 14), oltre al controllo della Corte dei Conti e della Commissione parlamentare di cui all’art. 56, L n. 88/1989. L’ente, inoltre, non ha scopo di lucro e non gode di finanziamenti o di altri ausili pubblici di natura finanziaria.

Casse di previdenza “privatizzate” e potere regolamentare
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