L’impianto normativo e le procedure in materia di controlli a distanza sulla prestazione lavorativa disciplinati dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) sono stati modificati dagli artt. 23, DLGS n. 151/2015 e 5, co. 2, DLGS n. 185/2016, che hanno adeguato il sistema alle innovazioni tecnologiche intervenute negli ultimi anni.
Sul punto, si è di recente pronunciato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 5/2018, adottata di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale provvedimento ha fornito alcune importanti indicazioni operative, soprattutto circa le procedure che gli ispettori devono esperire per effettuare la valutazione degli impianti dai quali derivi il controllo a distanza sull’attività dei lavoratori e per i quali l’impresa abbia richiesto l’autorizzazione all’ITL territorialmente competente. Le istruzioni fornite sono intervenute a chiarimento di una disciplina che, ad oltre due anni dalla sua adozione, ha ancora numerosi aspetti controversi.
In particolare, l’Ispettorato Nazionale ha previsto che:
a) l’attività istruttoria posta in essere dagli ispettori non necessita di particolari cognizioni tecniche, dunque non è necessario che l’ispezione in azienda sia effettuata da personale dell’ITL con qualifica di “ispettore tecnico”, potendo l’ Ente ricorrere anche ad ispettori ordinari;
b) l’ispezione deve tenere necessariamente conto di tutte le condizioni poste all’utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate in azienda per il controllo, che devono essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell’istanza di autorizzazione;
c) non è fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare, fermo restando che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo dichiarate nell’istanza di autorizzazione;
d) l’interesse dichiarato nell’istanza non può essere variato nel tempo. Ciò significa che, al mutare della ragione del controllo, dovrà essere inoltrata all’ITL una nuova e diversa istanza di autorizzazione;
e) in presenza di impianti audiovisivi che si azionano in contemporanea ai sistemi di antifurto, l’ITL competente non necessita del sopralluogo ispettivo per autorizzare l’impianto, in quanto, in tali casi, non si pongono rischi per la riservatezza e la dignità dei lavoratori poiché le riprese vengono effettuate solo ad allarme inserito, cioè quando la presenza dei lavoratori è esclusa o limitata;
f) le nuove tecnologie applicate alla video-sorveglianza consentono la visione delle riprese in tempo reale, tramite il ricorso ad una rete IP, sia cablata che wireless: dinanzi a tali sistemi, l’autorizzazione può essere concessa solo in casi eccezionali e dinanzi a ragioni imprescindibili;
g) il ricorso alla rilevazione di dati biometrici (ad es. impronte digitali, iride oculare, etc.) non è aprioristicamente escluso dalla normativa di settore, ma necessita di requisiti stringenti per essere approvato. In particolare, tale forma di controllo deve rispondere, oltre alle esigenze previste dall’art. 4 Stat. Lav., anche a funzionalità endo-aziendali specifiche e poco invasive, come, ad esempio, quella di limitare l’accesso ad aree e locali ritenuti sensibili, o quella di consentire l’accesso a macchinari pericolosi o delicati solo al personale autorizzato.
Indicazioni preziose per gli operatori del settore sono giunte anche dal Garante per la Privacy nel provvedimento n. 139 dell’8 marzo 2018. L’Autorità è stata investita da alcuni dipendenti di un’azienda di call center che opera nel settore televisivo privato della questione di legittimità del trattamento dei dati personali dei propri lavoratori effettuato da tale società.
In particolare, sui computer forniti agli operatori era stato applicato un software (il c.d. “Sales Force Arcadia”) che, oltre a consentire all’operatore stesso di individuare, identificare e gestire le informazioni del cliente contattato, permetteva all’azienda stessa, tramite l’incameramento dei dati di lavoro del dipendente, di tracciarne ogni operazione e dunque di quantificare tempi, modalità e qualità della prestazione resa.
Un simile impianto, consentendo un controllo, sebbene indiretto e preterintenzionale, sulla prestazione lavorativa, non può che essere valutato, secondo l’opinione del Garante, alla luce della normativa sui controlli a distanza, ex art. 4 Stat. Lav. Per essere validamente impiegato in azienda, dunque, esso deve essere autorizzato da accordo sindacale o provvedimento amministrativo dell’ITL, oppure essere indispensabile per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Condizioni, quest’ultime, che, nel caso di specie, non sono state individuate dall’Autorità: ciò, perché un software di memorizzazione e tracciamento dei dati delle chiamate effettuate da un operatore call center, pur utile nell’ambito dell’organizzazione datoriale, non è certo mezzo insostituibile senza il quale la prestazione non potrebbe essere resa. In tale quadro, non avendo firmato alcun accordo sindacale o ricevuto alcuna autorizzazione dall’ITL competente, l’azienda in questione si è vista dichiarare il “Sales Force Arcadia” illecito, con il conseguente divieto di utilizzo dello stesso al proprio interno.
G.I.V.