La pensione di reversibilità dev’essere erogata anche al coniuge superstite separato.
Nota a Cass., ord., 2 febbraio 2018, n. 2606
Kevin Puntillo
“La pensione di reversibilità va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte”.
È questo il principio confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2606, in merito al caso di una vedova separata con addebito che, a seguito della morte dell’ex coniuge, si vedeva negare dall’Inps la pensione di reversibilità poiché, secondo l’Istituto previdenziale, non era titolare di assegno di mantenimento all’atto del decesso del coniuge.
La Cassazione ha ribadito che, dopo la riforma dell’istituto della separazione personale, che ha introdotto il novellato art. 151 c.c. e la sentenza della Corte Cost. n. 286/1987 non è più giustificabile il diniego, al coniuge cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli. In altre parole, la pensione di reversibilità, quale trattamento di natura previdenziale (e non assistenziale) che viene riservato dall’INPS ai “superstiti” del pensionato o del lavoratore deceduto, va riconosciuta non solo al coniuge in favore del quale il de cujus era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento, ma anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge (separato o non), in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte. Ciò che rileva, pertanto, è unicamente il legame coniugale.
Infatti, l’art. 22 della L n. 903/1965 non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, bensì unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto, pensionato o assicurato. La ratio della tutela previdenziale è cioè rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione per ottenere il trattamento di reversibilità.
Attualmente, in virtù della L n. 76/2016 (c.d. “Legge Cirinnà”), la pensione di reversibilità è stata estesa anche ai componenti delle unioni civili.