Quando la patologia del lavoratore assente per malattia risulti compatibile con la sua partecipazione ad una manifestazione di protesta va esclusa la simulazione fraudolenta dello stato morboso.

Nota a Cass. 28 marzo 2018, n. 7694

Fulvia Rossi

Qualora la lavoratrice deduca la sussistenza di uno “stato gravissimo di prostrazione psico-fisica” da cui derivi la necessità di un periodo di assenza dal lavoro per malattia e la condizione morbosa sia provata attraverso la produzione di referti dei medici INPS che confermino la sussistenza di uno stato impeditivo della prestazione lavorativa e, laddove dai documenti acquisiti risulti che la lavoratrice sia affetta da una patologia di natura psichica, compatibile con la partecipazione alla manifestazione di protesta, si deve escludere la simulazione fraudolenta della malattia e, conseguentemente, la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore.

È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione (28 marzo 2018, n. 7694) che, in relazione al licenziamento disciplinare di una lavoratrice le cui diagnosi di malattia riportate nelle certificazioni acquisite (e cioè: “sindrome depressiva e stato d’ansia”, “disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso”, “fattore stressante indifferenziato in ambito lavorativo”) ha ritenuto coerenti con il giudizio espresso dai giudici di merito di condizione non simulata e compatibile con l’accertata condotta di partecipazione.

Malattia e partecipazione ad una manifestazione di protesta durante il periodo di assenza dal lavoro
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