La sottoscrizione del mandato alle liti, conferito dal legale rappresentante di una società, deve consentire l’individuazione dell’identità soggettiva del sottoscrittore.
Nota a Trib. Campobasso, sez. lav., 20 febbraio 2018 n. 51
Francesca Albiniano
La procura ad litem conferita al legale dal rappresentante pro-tempore della società è nulla qualora il sottoscrittore con grafia illeggibile non alleghi alcuna specifica funzione o carica, ovvero indichi genericamente la dicitura di legale rappresentante, in quanto tale qualità non assicura la conoscibilità del nome. Lo ha stabilito il Tribunale di Campobasso (d.ssa Laura Scarlatelli) con sentenza 20 febbraio 2018, n. 51, con la quale il Giudice del lavoro, in applicazione del predetto principio, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo – per crediti da lavoro – accogliendo in toto le doglianze del lavoratore (rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Di Pietro) relative all’invalidità della procura. Nel caso di specie, la difesa del datore di lavoro opponente non indicava il nome della persona fisica conferente il mandato, non rinvenibile né dal corpo del ricorso in opposizione, né dal corpo del mandato, né, tantomeno, dalla denominazione contenuta nel timbro della società. In particolare, il Giudice del lavoro ha evidenziato che l’incertezza sul nome del legale rappresentante va ricondotta nell’alveo delle nullità relative che, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., sono opponibili soltanto dal destinatario dell’atto, a tutela del diritto di conoscere il nome del sottoscrittore della procura per controllare, ovvero confutare, la titolarità del potere di rappresentare la società. Le modalità e le tempistiche per far valere una nullità relativa risultano dal secondo comma dell’art. 157 c.p.c., in base al quale la denuncia del vizio deve essere proposta con la prima istanza o difesa successiva e, quando tale contestazione venga effettuata nei predetti termini, “si sposta a carico dell’altra parte, secondo i comuni criteri che regolano la prova e la dialettica processuale, l’onere di superare quel dubbio, ponendo rimedio alla genericità od incompletezza dell’atto” (cfr. Cass. 7 marzo 2005, n. 4810). La procura, differentemente, è valida qualora l’illeggibilità della firma del conferente la procura ad litem indichi esattamente la denominazione e il nome del sottoscrittore risulti dal testo del mandato, dalla certificazione d’autografia resa dall’avvocato, dal testo dell’atto, ovvero quando il nome sia con certezza desumibile dai documenti prodotti o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di siffatte condizioni, ovverosia quando venga genericamente indicata la qualità di “legale rappresentante”, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell’art. 157 c.p.c. (cfr. Cass. 16 marzo 2012, n. 4199; Cass. S.U. 4 marzo 2005, n. 4814).