Il vincolo di subordinazione, se provato, prevale sulla collaborazione gratuita nell’ambito della impresa familiare.
Nota a Cass. ord. 27 febbraio 2018, n. 4535
Daria Pietrocarlo
Il lavoro prestato in ambito familiare può avere natura subordinata, basta che nel giudizio emergano gli indici sintomatici propri della subordinazione, quali la presenza costante, l’osservanza di un preciso orario di lavoro, la corresponsione di un compenso a cadenze fisse e il programmatico valersi, da parte del datore di lavoro, ai fini dell’organizzazione dell’attività, della prestazione.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4535/2018.
Il caso riguardava il rapporto di collaborazione tra due fratelli. In particolare, la sorella prestava la propria attività presso la ditta individuale di cui era titolare il fratello, esercente il commercio di piante e fiori, e rivendicava il pagamento delle differenze retributive maturate.
Secondo la Suprema Corte, la sussistenza della subordinazione emergeva chiaramente, all’esito dell’espletamento dei mezzi istruttori, da alcune circostanze di fatto, quali la presenza costante, l’osservanza di un orario coincidente con l’apertura al pubblico dell’attività commerciale, il programmatico valersi, da parte del titolare, ai fini dell’organizzazione dell’attività stessa al medesimo facente capo, dell’apporto della prestazione resa dalla sorella, nonché la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, circostanza questa maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita.
Tutti i suddetti elementi prefiguravano, quindi, l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato e non di una semplice collaborazione fondata su meri motivi di assistenza familiare.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità si è adoperata per stabilire se il rapporto intercorrente tra familiari sia ascrivibile all’ipotesi normativa prevista dall’art. 2094 c.c.
Con la sentenza in esame, la Corte sembra confermare il principio secondo cui il vincolo di subordinazione, se provato, prevale sulla collaborazione nell’ambito della impresa familiare, laddove, invece, la prestazione si presume gratuita e non ricollegabile ad alcun rapporto di lavoro, ma trova la causa nei vincoli di affetto e solidarietà che caratterizzano il contesto familiare.
Pertanto, a fronte di prestazioni lavorative rese in ambito familiare, normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa, la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta a dimostrare gli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità, poiché la mera prestazione di attività lavorativa non costituisce prova sufficiente a far configurare un rapporto lavoro subordinato.