Spetta al datore di lavoro determinare il periodo feriale, anche ponendo in ferie i turnisti che non vengano chiamati al lavoro.

Nota a App. Ancona 19 marzo 2018, n. 98

Kevin Puntillo

“Il potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro comprende anche il potere di determinare il periodo feriale, operando una valutazione comparativa delle diverse esigenze”. In questo senso, si è pronunciata la Corte di Appello di Ancona 19 marzo 2018, n. 98 (Giudice applicato est., Arianna Sbano; Pres., E. Cetro); conforme Cass. 12 giugno 2001, n. 7951), la quale ha precisato che  “l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa delle diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca – al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali – i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda”.  Sicché appare legittimo, ai sensi dell’art. 2109 c.c., il comportamento di un’amministrazione che, non ritenendo utile lo svolgimento del servizio da parte di tutti i lavoratori nei giorni festivi infrasettimanali, ponga in ferie coloro che non vengono chiamati al lavoro.

La Corte di Appello richiama altresì: a) Cass. 11 febbraio 2000, n. 1557, per la quale “Il potere attribuito all’imprenditore, a norma dell’art. 2109 cod. civ., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, senza che in senso contrario rilevi la prescrizione relativa alla comunicazione preventiva ai lavoratori del periodo stabilito, dalla quale tuttavia si desume, da un lato, che anche le modifiche debbono essere comunicate con preavviso e, dall’altro, che gli eventuali rilievi del lavoratore, che ritenga l’indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, devono intervenire senza dilazione”; b) ed il parere ARAN (RAL 1305), secondo cui “se nel giorno di festività infrasettimanale, il lavoratore, sulla base delle caratteristiche dell’organizzazione del turno adottata, dovesse ordinariamente prestare servizio, nel momento in cui decide di fruire di un periodo di ferie comprendente anche il suddetto giorno, questo non può non essere computato come giorno di ferie. A tal fine è sufficiente la sola considerazione del fatto che, se non avesse fruito delle ferie, in quella giornata avrebbe dovuto rendere comunque la sua prestazione lavorativa”.

Potere del datore di lavoro in tema di ferie
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