Il lavoratore che subisca un infortunio o contragga una patologia per inadempimento dei doveri che gravano sul debitore di sicurezza deve dimostrare il danno, la nocività ambientale ed il nesso causale fra l’evento dannoso ed il mancato apprestamento delle misure di sicurezza; mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno medesimo
Nota a App. Bari 21 marzo 2018, n. 237
Giuseppe Catanzaro
La responsabilità datoriale contenuta nell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, “atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato, per legge, ai sensi dell’art 1374 c.c., dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale”.
Il principio è espresso da App. Bari 21 marzo 2018, n. 237 (Cons. est., V. Pio Baldi, Pres., E. Cetro), secondo cui la responsabilità in questione è oggettiva, “di modo che il riparto degli oneri probatori si pone negli stessi termini dell’art 1218 c.c. circa l’inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, spetterà di dimostrare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi”.
In questo senso è orientata la giurisprudenza consolidata secondo cui l’inadempimento datoriale dell’obbligazione di sicurezza disciplinata dall’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la “responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento” (Cass. 25 agosto 2003 n. 12467 e Cass. 20 febbraio 2006 n. 3650)”; e, in caso di inadempimento (da parte del debitore di sicurezza, il datore di lavoro) trova applicazione l’art. 1218 cod. civ. – e, così, una presunzione legale di colpa in quanto sullo stesso debitore grava l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per adempiere, ovvero l’inadempimento è “stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”; (fra le tante, v. Cass. 19 luglio 2007 n. 16003, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445, Cass. 26 giugno 2004 n. 11932, Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533).