Anche l’avvocato pensionato INPS, successivamente iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati, è tenuto a versare i contributi previdenziali in misura piena.

Nota a Corte Cost. 30 marzo 2018, n. 67

Fabio Iacobone

La  norma (L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 10 e 22, co. 2) della Cassa di previdenza avvocati che impone il pagamento pieno dei contributi anche agli avvocati iscritti in età avanzata è costituzionalmente legittima.

Lo ha disposto la Corte Costituzionale (30 marzo 2018, n. 67) sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Palermo, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost. della citata L. n. 576/1980.

Il caso riguarda un ex dipendente INPS percettore della pensione dell’Istituto medesimo, il quale, avendo iniziato l’attività libero-professionale, era transitato, l’11 gennaio 2007,  dall’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici all’albo ordinario, iniziando l’attività libero-professionale.

Egli, inoltre, pur comunicando alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori (d’ora in poi Cassa) il proprio reddito professionale ed il volume degli affari, aveva versato solo il contributo fisso e richiesto l’iscrizione alla Cassa solo 4 anni dopo. Quest’ultima  allora gli comunicava la sua iscrizione a decorrere dall’11 gennaio 2007 con applicazione di sanzioni ed interessi.

Il tribunale rimettente chiedeva che venisse dichiarata l’illegittimità del provvedimento , in particolare perché  il passaggio dall’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS al sistema di previdenza della Cassa forense aveva comportato la sottoposizione dell’avvocato agli obblighi contributivi conseguenti, secondo le stesse regole che si applicano «nel caso in cui ad iscriversi sia un giovane avvocato, o, comunque, un soggetto di età largamente inferiore a quella del ricorrente».

Di qui la ritenuta disparità di trattamento, stante l’applicazione delle stesse regole a situazioni tra loro profondamente diverse. In particolare, il tribunale ravvisa la violazione dell’art. 3 Cost. e dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, nella regolamentazione in modo diverso di situazioni analoghe, in quanto l’avvocato pensionato nella gestione INPS, iscritto alla Cassa forense, si trova a «contribuire al finanziamento di un trattamento previdenziale che non potrà verosimilmente percepire».

Il ricorrente, infatti, a fronte del versamento dei contributi richiesti, non percepirà, in base alla legge n. 576 del 1980, la pensione di vecchiaia né quella di anzianità, né la pensione di inabilità, né la pensione di invalidità.

Il Collegio lamenta altresì la violazione dell’art. 38 Cost. “in quanto l’avvocato pensionato nella gestione INPS, iscritto alla Cassa forense, verrebbe a finanziare una prestazione della quale egli non potrà godere” e dell’art. 53 Cost. poiché l’avvocato pensionato nella gestione INPS, iscritto alla Cassa forense «è tenuto a finanziare la spesa previdenziale in misura sproporzionata e maggiore rispetto a quella sostenuta dagli altri suoi colleghi che percepiscono le prestazioni pensionistiche dalla Cassa forense».

Secondo la Corte, la Cassa ispira la sua azione ad un criterio solidaristico di base, quale fondamento essenziale del sistema previdenziale integrato che costituisce fonte ad un tempo legale (quella della normativa primaria di categoria) e regolamentare (quella della Cassa, di natura privatistica) (V. anche Cass. n. 3461/2018).

Tale connotazione solidaristica “giustifica e legittima l’obbligatorietà – e più recentemente l’automaticità ex lege – dell’iscrizione alla Cassa e la sottoposizione dell’avvocato al suo regime previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi.

Il criterio solidaristico significa anche che non c’è una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato l’avvocato iscritto, e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della Cassa.

Posto tale criterio solidaristico …, il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e quello di adeguatezza dei trattamenti previdenziali (art. 38, secondo comma, Cost.) non risultano in sofferenza  … in quanto il ridotto grado di probabilità per il professionista più anziano di conseguire benefici pensionistici, che presuppongono l’esercizio protratto dell’attività, attiene a circostanze fattuali ricollegabili al momento della vita in cui il soggetto sceglie di intraprendere la professione”.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge n. 576 del 1980, in riferimento all’art. 53 Cost., è invece inammissibile poiché la contribuzione dovuta alla Cassa non eccede la solidarietà categoriale di natura previdenziale, in quanto «volta a realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale» (sentenza n. 173 del 2016), né trasmoda in un’obbligazione ascrivibile invece alla fiscalità generale e quindi di natura tributaria.

Cassa di previdenza avvocati e contributi versati dal lavoratore già pensionato
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