La contestazione tardiva di un licenziamento disciplinare dà luogo esclusivamente a tutela indennitaria, resta invece esclusa la possibilità di reintegra.
Nota a Cass. S.U. 27 dicembre 2017, n. 30985
Giuseppe Catanzaro
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul tema della tutela relativa alle ipotesi di licenziamento intimato a seguito di contestazione disciplinare tardiva.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva proceduto a licenziare il dipendente a due anni di distanza dalla cognizione dei fatti di rilevanza disciplinare.
All’esito dei primi due gradi di giudizio, il lavoratore otteneva la reintegra ai sensi dell’art. 18, L. n. 300/1970, in quanto il licenziamento veniva considerato nullo e, pertanto, meritevole di tutela reale.
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, segnalando la presenza, sul tema, di due diversi orientamenti.
In base ad un primo indirizzo (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2513), la tempestività della contestazione rappresenterebbe un elemento sostanziale del licenziamento, e, dunque, a fronte di addebito mosso tardivamente, troverebbe applicazione la tutela reale prevista ai sensi dell’art. 18 Stat. Lav.
Invece, per il secondo orientamento (Cass. 23 novembre 2014, n. 23669), la tardività della contestazione non configura la violazione di un elemento sostanziale del licenziamento, ma tutt’al più un mero vizio procedurale, che darebbe pertanto luogo alla semplice tutela indennitaria.
Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite (27 dicembre 2017, n. 30985) hanno preso posizione sull’argomento, affermando come la tutela da riconoscere alle fattispecie di licenziamento con contestazione tardiva sia quella prevista dall’art. 18, co.5, L. n. 300/1970, ossia la tutela indennitaria con pagamento di un indennizzo tra le 12 e le 24 mensilità di retribuzione.
Ciò in quanto la tardività non incide sulla sussistenza/insussistenza dell’inadempimento (o del fatto), ma non costituisce nemmeno una violazione procedurale, non essendo prevista, tra le altre cose, in via espressa dall’art. 7 della L. n. 300/1970.
Qualora invece il contratto collettivo o la legge prevedano termini specifici per la contestazione, la relativa violazione costituirebbe un vizio procedurale previsto dall’art. 18, co. 6, L. n. 300/1970 (indennità da sei a dodici mensilità).