Al lavoratore dimissionario spetta “sempre” l’indennità disoccupazione.
Nota a Trib. Monza 9 novembre 2017, n. 481
Francesca Altieri
Le dimissioni per giusta causa – seppur rassegnate dal dipendente a fronte di un trasferimento legittimo (ex art. 2103, co. 8, c.c.) – integrano un’ipotesi di disoccupazione involontaria legittimante l’erogazione della nuova indennità di disoccupazione (NASpI).
Lo ha stabilito il Tribunale di Monza (9 novembre 2017, n.481), il quale ha condannato l’INPS al pagamento della NASpI in favore di una lavoratrice che si era dimessa per giusta causa, in seguito al trasferimento in una diversa sede lavorativa.
La dipendente era impiegata come commessa, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed essendo stata trasferita presso un diverso punto di vendita non aveva accettato il provvedimento datoriale in considerazione della notevole distanza della nuova sede dalla propria residenza (pari ad oltre 370 km).
Nel caso di specie, era pacifica la sussistenza di una giusta causa di dimissioni (art. 2119 c.c.) – riconosciuta anche dalla stessa datrice di lavoro, la quale aveva provveduto ad erogare alla commessa, nell’ultima busta paga, l’indennità sostitutiva del preavviso – integrante un’ipotesi di disoccupazione involontaria, tale da legittimare l’istanza di percezione della NASpI.
Per contro l’INPS, sia in prima istanza che in sede di ricorso amministrativo, aveva negato la prestazione, sostenendo che “le motivazioni delle sue dimissioni non erano riconducibili per giusta causa” e “che le dimissioni giusta causa per spostamento del lavoratore da una sede all’altra della medesima con comprovate ragioni tecniche organizzative, non danno diritto alla NASpI ai sensi della circ. 94/2015”.
I giudici di merito, investiti della questione, hanno ritenuto illegittimo il diniego opposto dall’ente previdenziale, in base alle seguenti argomentazioni.
- La legge (art. 3, co. 2, D.LGS. 4 marzo 2015, n. 22) prevede che la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori i quali hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa.
- In argomento, la Corte Costituzionale (sent. 24 giugno 2002, n.269), seppur con riferimento alla pregressa normativa, ha avuto modo di chiarire che la disoccupazione è involontaria quando è dovuta a dimissioni rassegante per il comportamento di un altro soggetto, ovvero riconducibili ad una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro, così grave da impedirne la provvisoria esecuzione. Per il Tribunale, ciò si verifica “non solo in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro, ma anche nel caso di modificazioni unilaterali del rapporto, tali da impedire, di fatto, al lavoratore di continuare a rendere la prestazione lavorativa se non a fronte di sacrifici intollerabili e non esigibili anche avuto riguardo alla contenuta entità della retribuzione percepita”; situazione che sicuramente ricorre nel caso esaminato, in cui la lavoratrice si era dimessa “non già a seguito di una sua determinazione, ma in conseguenza di una determinazione della datrice di lavoro che, di fatto, ha creato una situazione incompatibile con la prosecuzione del rapporto, essendo irrilevante che, come sostenuto dall’INPS nella circolare n. 94/2015, il trasferimento fosse in sé legittimo, in quanto sorretto da motivi organizzativi ex 2103 c.c., quali la chiusura del punto vendita di provenienza e l’esigenza di personale presso il punto vendita di destinazione, di nuova apertura.”
- Lo stesso INPS in passato, diversamente da quanto sostenuto nella fattispecie in controversia, ha affermato che la NASpI è rivolta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione anche in seguito a dimissioni per giusta causa, così come individuate dalla giurisprudenza nell’interpretazione dell’art. 2119 c.c. (INPS Circ. n. 142/2015).
Per di più, l’ente previdenziale ha anche chiarito che tale perdita involontaria dell’occupazione ricorre altresì quando il lavoratore abbia prestato il proprio assenso alle dimissioni non per una libera scelta, ma a causa di “notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al suo trasferimento ad altra sede della stessa azienda che disti oltre 50 km dalla sua residenza o che venga a trovarsi in luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici” (INPS Circ. n. 108/2006).
[Per un approfondimento in merito all’indennità di disoccupazione NASpI, v., in questo sito, A. TAGLIAMONTE, Naspi, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; ID., La nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), Monotema n. 2/2016 ].