Il trattamento pensionistico erogato dai fondi pensioni integrativi ha natura previdenziale e ad esso non si applica il divieto di cumulo (previsto dall’art. 16, co. 6, L. n. 412/1991), in quanto corrisposto da datori di lavoro privati.

Nota a Cass. S.U. 20 marzo 2018, n. 6928

Valerio Di Bello 

“Il trattamento pensionistico erogato dai fondi pensioni integrativi ha natura previdenziale (fin da quando tali fondi sono stati istituiti). Tuttavia, a tale trattamento “non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall’art. 16, co. 6, L. n. 412/1991” in quanto lo stesso è corrisposto da datori di lavoro privati e non da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.

Questi i principi, che riflettono l’indirizzo consolidato della Cassazione, ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 20 marzo 2018, n. 6928 (v. già Cass. 28 ottobre 2008, n. 25889, n. 25358/2017 e n. 20526/2015), secondo cui dall’affermazione della “natura previdenziale del corrispondente credito consegue, da un lato, che ai relativi accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché ad esse non è applicabile la regola  del pagamento, in caso di ritardo, del maggior importo fra rivalutazione ed interessi (come stabilito dal legislatore per la previdenza obbligatoria, stante l’esigenza di contemperare la tutela degli interessati ad ottenere le prestazioni con le disponibilità del bilancio pubblico).

E, “quindi, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell’inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito mentre il diritto alla rivalutazione monetaria ha come dies ad quem quello del momento in cui è divenuto esecutivo lo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa”.

Inoltre, stante la natura previdenziale e non retributiva dei contributi dei datori di lavoro ai fondi erogatori della previdenza complementare, nell’ammissione allo stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro, il credito in questione non è assistito da privilegio, previsto per i contributi di previdenza sociale (ex artt. 2753 e 2754 c.c.) in quanto dovuto non ex lege ma per contratto (v. Cass. 14 dicembre 2015, n. 25173 e Cass. 5 ottobre 2015, n. 19792). In altri termini, circa l’aspetto della natura privilegiata o meno di tali crediti nell’ambito di procedure fallimentari, i giudici di legittimità hanno chiarito che tali spettanze non sono assistite da privilegio e, pertanto, non godono di precedenza in sede di liquidazione.

In base all’art. 16, co. 6, L. 30 dicembre 1991, n. 412:

“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda , laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l’elenco completo della documentazione necessaria al fine dell’esame della domanda. Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all’Ente mediante l’utilizzo dei sistemi di cui all’ articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalita’ l’Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato articolo 38, l’obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale. L’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito” (Co. modificato dall’art. 1, co. 783, L. 27 dicembre 2006, n. 296. V. co. 784 dello stesso articolo. Da ultimo, co. modificato dall’art. 16, co. 8, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.  A norma dell’art. 45, co. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448, le disposizioni di cui al presente co., si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’ art. 1, co. 2, D.LGS. 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le pensioni di invalidità erogate dallo Stato).

Natura dei fondi previdenziali privati, cumulo rivalutazione-interessi e privilegio
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