L’allontanamento temporaneo di una direttrice di banca configura una sospensione cautelare non disciplinata dall’art. 7 Stat. Lav.
Nota a Cass. 5 aprile 2018, n. 8411
Paolo Pizzuti
L’allontanamento dal servizio adottato da un istituto di credito nei confronti della propria direttrice costituisce, in base al ccnl bancari (art. 40, co. 2, c.c.n.l. credito 17 dicembre 2007), una semplice sospensione cautelare per il tempo strettamente necessario al compiuto e corretto esercizio del potere disciplinare, senza in alcun modo esaurire tale esercizio.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione 5 aprile 2018, n. 8411, relativamente ad un caso in cui una lavoratrice aveva avuto un ruolo personale e diretto in alcune delle operazioni anomale riscontrate dalla banca presso cui era impiegata. Nello specifico, la sua condotta si era sostanziata “nell’aver autorizzato scoperture di conto corrente per consentire ai beneficiari di coprire altri conti scoperti, nell’aver aperto 22 conti correnti senza effettuare i controlli sull’affidabilità dei nominativi, nell’aver concesso prestiti a persone con documenti carenti o contraffatti in ordine alla loro situazione economica, nell’aver attribuito valutazioni positive a persone risultate insolventi, nell’aver convalidato controlli di pertinenza della direzione, nell’aver autorizzato e addirittura eseguito prelevamenti in contanti in favore di taluni soggetti in tal modo consentendo un utilizzo improprio o illecito della valuta); inoltre, quale vice direttrice, la lavoratrice non aveva fatto nulla per impedire che la banca fosse oggetto di illecite operazioni ed aveva omesso di denunciare agli organi superiori quanto stava accadendo”.
Il suddetto allontanamento, come rilevano i giudici, ha natura di sospensione cautelare, in quanto consiste in una misura di carattere provvisorio e strumentale all’accertamento dei fatti relativi alla violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi inerenti al rapporto, che esaurisce i suoi effetti con l’adozione dei provvedimenti disciplinari definitivi. Ad essa, pertanto, non si applica l’art. 7 Stat. Lav., che procedimentalizza l’esercizio del solo potere disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. 13 settembre 2012, n. 15353; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25136; Cass. 9 settembre 2008, n. 22863).
La natura cautelare dell’allontanamento non è pertanto scalfita dalla collocazione della relativa disciplina pattizia – art. 40, co. 2, c.c.n.l. del credito 17 dicembre 2007 – “nell’ambito di una norma destinata a regolamentare i provvedimenti disciplinari, che anzi armonicamente ne esalta il profilo della temporaneità “in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare” e ne evidenzia la natura strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento “richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima” poiché meramente cautelare in attesa del secondo”.
L’art. 40 (provvedimenti disciplinari) del ccnl in questione stabilisce che:
“1. I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sono: a) il rimprovero verbale; b) il rimprovero scritto; c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni; d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo); e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
2. Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l’impresa -in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.
3. Resta fermo quanto previsto dall’accordo sull’esercizio del diritto di sciopero”.