Il licenziamento disciplinare comminato ad un dipendente per aver svolto attività di udienza in qualità di praticante avvocato è illegittimo laddove il lavoratore non possa prendere visione della documentazione alla base della contestazione disciplinare.

Nota a Cass. 27 marzo 2018, n. 7581

Annarita Lardaro

Il licenziamento disciplinare intimato al dipendente per aver svolto attività di udienza in qualità di praticante avvocato in più giornate in cui risultava presente in servizio ovvero assente per malattia è illegittimo qualora il datore di lavoro violi il diritto di difesa del lavoratore impedendogli di prendere visione della documentazione sulla quale si è basata la contestazione disciplinare sollevata nei suoi confronti.

È quanto ha affermato la Corte di Cassazione (sentenza 27 marzo 2018, n. 7581), confermando i precedenti due gradi di giudizio.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, un dipendente di Trenitalia S.p.A. impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società, per aver svolto attività di udienza, come praticante avvocato, in più giornate (comprese nel periodo tra il novembre 2010 ed il marzo 2011) in cui risultava presente in servizio o assente per malattia.

Al riguardo, la Cassazione ha precisato che, se da un lato, l’art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) non prevede nell’ambito del procedimento disciplinare, un generale obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione sulla quale si basa la contestazione disciplinare, dall’altro, è altrettanto vero che la parte datoriale è tenuta ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali, laddove l’esame degli stessi sia necessario per permettergli un’adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (principio enunciato in diverse altre pronunce, così Cass. n. 50/2017; Cass. n. 6337/2013; Cass. n. 15169/2012).

In altri termini, il discrimen è tra il diritto di accesso ai documenti nella sede disciplinare, che la Corte ha ribadito non essere immediatamente tutelato dall’art. 7 Stat. Lav., ed il diritto di difesa del lavoratore, la cui tutela, garantita dal citato art. 7, può rendere necessario l’accesso del dipendente agli atti della procedura disciplinare.

Nella fattispecie in esame, l’accesso ai documenti era condizione essenziale per l’esercizio di difesa del dipendente, in  quanto gli eventi erano risalenti nel tempo e relativi a condotte episodiche, sicché era verosimile che il lavoratore non ricordasse i singoli fatti (orari di lavoro e giornate di assenza) e fosse, pertanto, per lui necessario quanto meno visionare il prospetto elaborato dal sistema automatico di rilevazione delle presenze.

La Cassazione ha, quindi, concluso per la declaratoria di illegittimità del licenziamento alla luce dell’insuperabile violazione del diritto di difesa del lavoratore nel procedimento disciplinare.

 

Licenziamento illegittimo del macchinista “praticante avvocato”
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