Nell’ipotesi di illecito non istantaneo ma con effetti permanenti, come il demansionamento del lavoratore, la prescrizione decennale decorre dalla cessazione della condotta illecita.

Nota a Cass. 16 aprile 2018, n. 9318

Alfonso Tagliamonte

Al fine della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, relativo alla domanda di risarcimento del danno conseguente all’inadempimento degli obblighi di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente, la giurisprudenza consolidata (v. Cass. S.U. 14 novembre 2011, n. 23763 e Cass. n.10414/2013) ha distinto tra illecito istantaneo con effetti permanenti – caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo – e “illecito permanente nel quale la condotta contra ius si protrae, così protraendo la verificazione dell’evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce”.

In questa prospettiva, la Cassazione ha chiarito che, nel primo caso (ex art. 2935 c.c.), “la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno (purché il danneggiato ne sia consapevole e non sussistano impedimenti giuridici a far valere il diritto al risarcimento), mentre nel secondo caso, ove ricorrano stessi presupposti (ossia conoscenza e difetto di impedimenti), la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data di cessazione della condotta illecita” (v. Cass. S.U. n. 23763/2011, cit.; Cass. n. 21500/2005; e Cass. n. 3498/2004; sul carattere permanente della condotta datoriale in relazione a fattispecie di demansionamento, v., tra le altre, Cass. n. 1141/2007).

Il principio è ora ribadito dalla sentenza della Cassazione 16 aprile 2018, n. 9318, relativa ad una  condotta datoriale concretatasi nella protratta adibizione di un lavoratore a mansioni inferiori a quelle spettanti. Nella fattispecie, i giudici, al fine dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, hanno ritenuto che doveva aversi riguardo al momento della cessazione della condotta illecita da parte della società datrice e non, come avvenuto, dalla data del manifestarsi del danno.

Demansionamento, risarcimento del danno e prescrizione
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