Solo quando sussista un collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo, gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro subordinato intercorso fra un lavoratore ed una delle società del gruppo sono estesi anche alle altre società.

Nota a Cass. 14 maggio 2018, n. 11585

Valerio Di Bello

“Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche alle altre, a meno che tale collegamento non configuri un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, in ragione dell’esistenza di un’unica struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione delle attività esercitate dalle diverse imprese, del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato, in favore delle diverse imprese del gruppo”.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (14 maggio 2018, n. 11585; v. anche Cass. n. 13809/2017 e n. 26346/2016), in relazione al caso di un lavoratore inizialmente assunto da una società del gruppo, poi da questa licenziato e riassunto da altra società del medesimo gruppo, la quale, successivamente, lo aveva a sua volta licenziato per giustificato motivo oggettivo.

Secondo il Collegio, il giudice territoriale aveva correttamente escluso l’unicità del centro di imputazione in mancanza di prove circa la mancanza di una autonoma struttura organizzativa in capo alla società datrice di lavoro e l’utilizzazione promiscua delle prestazioni lavorative del personale da parte delle società del gruppo. La difesa del lavoratore aveva invece sostenuto che le società in questione costituivano un’impresa unitaria e, dunque, un’unica datrice di lavoro, in  quanto gruppo societario caratterizzato da un collegamento forte, dall’unicità dello scopo aziendale e da un unico centro di imputazione datoriale evidenziato da una serie di indici sintomatici, quali la presenza forte in ambito aziendale di due fratelli e la loro madre (i quali, oltre ad essere i maggiori azionisti, ne mantenevano il controllo; uno di essi, nella veste di direttore tecnico); il loro rapporto diretto con il personale per ragioni inerenti le prestazioni lavorative; la scarsa, inconsistente, presenza in sede della figura dell’amministratore unico; il passaggio sistematico di personale dall’una all’altra società aventi un’unica sede nonché un unico addetto alla contabilità ed all’ufficio amministrativo.

Come noto, secondo l’indirizzo consolidato della Cassazione, se è vero che il collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta (alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese), nondimeno ogni qualvolta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra vari soggetti è ravvisabile un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 19023/2017, in questo sito, con nota di F. ALBINIANO, Gruppo di imprese e unitarietà funzionale; n. 26346/2016, cit. e n. 17535/2008).

Spetta al giudice di merito accertare: a) l’unicità della struttura organizzativa e produttiva e, dunque, la mancanza di autonomia giuridica e gestionale tra le varie società, ovvero la commistione di titolarità giuridica o anche la gestione amministrativo-contabile delle varie società, emergente, ad esempio, dalla documentazione in merito alla fatturazione e protocollazione unitaria degli ordini, a prescindere dalla ragione sociale di riferimento oltre che dalla predisposizione di buste paga e tabelle orarie unitarie per più società del gruppo; b) l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune (ad esempio, la commistione di ruoli di soci ed amministratori delle diverse società del gruppo e che attività riferibili a più soggetti si svolgevano nella medesima sede); d) l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e promiscuo in favore dei vari imprenditori.

Caratteri distintivi delle imprese collegate
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