Le somme erogate a titolo di NASPI ai sensi dell’art. 8, D.LGS. n. 22/2015 sono finalizzate all’avvio di un’attività lavorativa autonoma.

Nota a Trib. Milano 23 marzo 2018

Francesco Belmonte

Per la richiesta di anticipo NASPI non occorre la prova dell’avvio effettivo dell’attività autonoma o imprenditoriale.

È quanto chiarito da Trib. Milano 23 marzo 2018, relativamente alla domanda di anticipo Naspi rivolta all’INPS da un lavoratore che, ottenuta dalla Camera di Commercio l’attribuzione della partita Iva allo scopo di avviare un’attività di ristorazione e presentati presso gli uffici comunali i documenti per iniziare tale attività, si era visto rigettare la richiesta dall’ente previdenziale, con la motivazione che non era stata prodotta “la documentazione attestate l’avvio dell’attività commerciale”.

I giudici chiariscono il significato dell’art. 8 (Incentivo all’autoimprenditorialità), D.LGS. 4 marzo 2015 (sul quale, v. Circ. INPS 12 maggio 2015, n. 94), secondo cui:

“1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

2. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all’Assegno per il nucleo familiare.

3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.

Nello specifico, il Tribunale, accogliendo la domanda e condannando l’ente previdenziale al versamento della somma richiesta, afferma che, in base alla legge, le somme che sarebbero state erogate nel tempo a titolo di NASPI sono riconosciute in un’unica soluzione per consentire l’avvio di un’attività autonoma o imprenditoriale e, dunque, anziché assolvere ad una mera funzione di ammortizzatore sociale, rappresentano uno strumento per consentire al soggetto istante l’uscita dallo stato di disoccupazione.

In questa prospettiva, il lavoratore, allo scopo di fondare la domanda, deve provare non l’effettivo avvio di un’attività, bensì solo che la liquidazione integrale e immediata della NASPI rappresenta un incentivo a tale avvio. In sintesi, condizione per l’ammissione alla NASPI non è l’attività già avviata.

Ragionando diversamente, rilevano i giudici, si imporrebbe “alla parte di avviare un’attività e poi di richiedere il pagamento integrale della NASPI, di fatto così vanificando il senso della disposizione che imporrebbe alla parte di accollarsi oneri economici difficilmente sostenibili per effetto dello stato di disoccupazione e solo dopo richiedere la provvidenza economica”.

Domanda di anticipo NASPI e avvio di un’attività imprenditoriale
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