Per l’acquisizione del diritto alla pensione, nel lavoro a tempo parziale verticale ciclico sono inclusi anche i periodi non lavorati.
Nota a Trib. Venezia 27 marzo 2018
Rossella Rossi
In tema di anzianità contributiva i lavoratori con orario part time verticale ciclico hanno diritto all’inclusione anche dei periodi non lavorati poiché la contribuzione ridotta incide “sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto”.
È quanto affermato dal Tribunale di Venezia (27 marzo 2018) che, in merito all’acquisizione del diritto alla pensione dei suddetti lavoratori ad orario flessibile, ha letto l’art. 7, co.1, D.L. n. 463/1983, conv. nella L. n. 638/1983, alla luce del principio di non discriminazione di cui all’art. 4, Direttiva n. 97/81/CE, come applicato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 10 giugno 2010, C-395/08 e C-396/08), in relazione al caso di una lavoratrice, addetta al servizio di mensa scolastica, che aveva convenuto in giudizio l’INPS chiedendo il riconoscimento, ai fini della maturazione dei requisiti pensionistici, anche dei periodi estivi in cui non era erogato il servizio mensa.
Come noto, sebbene la vigente normativa (art. 4 ss. D.LGS. n. 81/2015) non contempli più la suddivisione fra lavoro a tempo parziale, orizzontale, verticale e misto, nella realtà fattuale, il part time viene tuttora modulato in queste forme e, spesso, l’articolazione temporale dell’orario si combina con altri istituti, come ad es. l’apprendistato, riguardo al quale risulta pienamente compatibile purché la finalità di formazione non ne risulti frustrata.
L’art. 7, co. 1, D.L. n. 463/1983, recita:
“1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l’accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata, figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno”.