L’accordo con cui il somministratore delega all’utilizzatore il compito di adempiere all’obbligo di formare e informare il lavoratore è opponibile al lavoratore medesimo solo se ne viene fatta menzione nel suo contratto individuale di lavoro.
Nota a Cass., ord., 9 maggio 2018 n. 11170
Flavia Durval
L’applicazione della regola ordinaria che pone il datore di lavoro, attraverso la norma codicistica dell’art. 2087 c.c., che considera responsabile il datore di lavoro della integrità psicofisica del lavoratore, diviene assai complessa nell’ipotesi di somministrazione di manodopera in cui vi è una “bipolarità” della figura datoriale. In questo caso, come noto, l’art. 35, co. 4, D.LGS. n. 81/2015 stabilisce che “il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”.
Come si vede, la disposizione (pur tacendo in ordine alla responsabilità “finale” emergente in caso di infortunio del lavoratore) addossa al somministratore gli obblighi di informazione sui rischi per la sicurezza del lavoratore e gli obblighi formativi sui macchinari in uso; prevede che tali obblighi siano attribuibili contrattualmente all’utilizzatore; assegna a quest’ultimo il compito di provvedere per i lavoratori somministrati a tutti gli obblighi di sicurezza cui è tenuto per i propri dipendenti. Sicché l’utilizzatore risulta responsabile di ogni evento (e delle sue conseguenze dannose) che si verifichi durante la prestazione lavorativa da lui diretta. Ciò in quanto, stante la scissione tra utilizzatore e datore di lavoro, e l’impossibilità per il somministratore di disporre le cautele antinfortunistiche all’interno dell’azienda utilizzatrice, si è reso necessario articolare differentemente gli obblighi datoriali e le relative responsabilità.
La Corte di Cassazione (ord. 9 maggio 2018, n. 11170), muovendo da questo quadro normativo:
A) fornisce un’interpretazione estensiva dell’art. 2087 c.c. “alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) ai quali deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro”. E, per tale via, interpreta l’obbligo datoriale di “tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, sancito dalla disposizione codicistica, “nel senso di includere anche l’obbligo della adozione di ogni misura ‘atipica’ diretta alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” (v. Cass. n. 3291/2016). E precisa che, dal momento che “il perimetro disegnato dall’art. 2087 c.c., destinato a mutare in relazione alla richiamata natura elastica della disposizione, non può … comprendere alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, essendo sempre possibile che questo dimostri di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo e, tra queste, di aver vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente” (Cass. 2209/2016);
B) osserva come, in ragione della peculiarità del contratto di somministrazione, (sia con riferimento al D.LGS. n. 276/2003 – art. 23, co. 5 – applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, sia nel successivo art. 35, D.LGS. n. 81/2015 – abrogativo dell’art. 23 -), il legislatore abbia specificato gli obblighi del somministratore nei confronti dei lavoratori, nella informazione dei rischi e nella formazione ed addestramento all’uso dei macchinari; ed abbia imposto all’utilizzatore, nei confronti dei lavoratori somministrati, i medesimi obblighi di protezione che la legge o il contratto pone a suo carico con riguardo ai suoi dipendenti. Sicché, ponendo tutti gli obblighi di prevenzione e protezione a carico dell’utilizzatore, il legislatore, nell’individuazione “del soggetto responsabile e degli oneri di protezione a questo collegati, ha seguito la strada della effettività del rapporto di lavoro e della sua concreta vicinanza ai soggetti che in esso vengono coinvolti”.
Ne consegue, sotto il profilo del riparto di responsabilità, che sull’utilizzatore converge ogni responsabilità concernente gli specifici obblighi di prevenzione e protezione relativi alla attività di lavoro prestata in suo favore; mentre sul somministratore grava una responsabilità derivata dall’obbligo di informare e formare il lavoratore.
Tuttavia, in base al richiamato co.4 dell’art. 35, D.LGS. n. 81/2015, tale ultimo obbligo può essere anche “oggetto di specifica traslazione dal somministratore all’utilizzatore”, idonea a delegare all’utilizzatore gli obblighi in questione e rispondente alla menzionata logica di effettività delle tutele.
Ciò, in quanto “sposta sul soggetto direttamente presente nel luogo di lavoro e diretto conoscitore dei macchinari, delle lavorazioni e, in sintesi, delle problematiche legate alla specifica sicurezza di quel luogo di lavoro, gli obblighi di puntuale e diretta formazione e informazione del lavoratore. La indisponibilità del luogo della prestazione da parte del somministratore determina, infatti, il rischio che gli obblighi formativi e informativi a lui rimessi in via primaria risultino poco efficaci”.
L’accordo in questione, se indicato (come richiesto dalla legge) nel contratto individuale di lavoro, “diviene opponibile anche al lavoratore, con ciò determinando l’ampliamento della obbligazione assunta dall’utilizzatore e la esclusione della responsabilità del somministratore”.
Tutto ciò premesso, i giudici dispongono che risulta necessario accertare se, in concreto, nel contratto individuale stipulato tra Agenzia e lavoratore si faccia menzione della pattuizione contenuta nel contratto fra somministratore ed utilizzatore, al fine di verificare se, ed in che termini, le responsabilità relative all’infortunio in questione siano tutte attribuibili al solo utilizzatore.