La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla natura risarcitoria dell’indennità ex art. 18 Stat. Lav. per violazione dell’art. 3 Cost.
Nota a Corte Cost. 23 aprile 2018 n. 86
Giuseppe Catanzaro
Nelle ipotesi in cui, a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo ex art. 18, L. n. 300/1970 (come sostituito dall’art. 1, co. 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, c.d. Legge Fornero), si preveda la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore licenziato nonché alla corresponsione di una indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra, il Tribunale di Trento (ord. 26 luglio 2016, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 2016) ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione alla natura “risarcitoria” della suddetta indennità, per contrasto con l’art. 3 Cost.
Il rimettente, sul punto, ha sostenuto che dalla natura risarcitoria e non retributiva dell’indennità ex art. 18, discenderebbe che, nel caso di mancata reintegra e di successiva riforma della sentenza che ha dichiarato illegittimo il licenziamento, il datore di lavoro potrebbe ottenere la ripetizione delle somme, aggirando, in sostanza, la tutela apprestata dalla norma.
Tale condotta sarebbe lesiva del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto produrrebbe una disparità di trattamento, per quel che concerne la ripetibilità delle somme, tra datore e lavoratore.
Ad avviso della Corte Costituzionale, la questione non è fondata.
Il Giudice costituzionale ha evidenziato come la concreta attuazione dell’ordine di reintegrazione non può prescindere dalla collaborazione del datore di lavoro poiché ha per oggetto un facere infungibile. Ne consegue, pertanto, che l’inadempimento del datore di lavoro diventa un illecito istantaneo ad effetti permanenti. L’indennità sarebbe, quindi, collegata a una condotta contra ius del datore di lavoro e non a una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente. Da qui la natura risarcitoria dell’indennità.
La sentenza ha, peraltro, evidenziato che il dipendente reintegrato con sentenza ha la possibilità di costituire in mora il datore di lavoro per ottenere l’effettiva reintegrazione, potendo così, comunque, ottenere, in caso di inerzia del datore di lavoro, il risarcimento del danno conseguente al mancato reinserimento fino all’eventuale sentenza di riforma.