Se il dipendente pubblico molesta una collega, ne risponde il datore di lavoro che ha diritto a rivalersi nei confronti del dipendente
Nota a Cass. 22 marzo 2018, n. 7097
Francesco Belmonte
Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, se un lavoratore pone in essere sul luogo di lavoro una condotta lesiva (nella specie molestia sessuale) nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro, rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo è chiamato a risponderne ai sensi dell’art. 2087 c.c., nei confronti del lavoratore oggetto della lesione.
Egli, tuttavia, “ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo; ciò in quanto il dipendente, nel porre in essere la suddetta condotta lesiva, è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto” che devono conformare non solo lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche i rapporti tra i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro (il riferimento è agli obblighi di diligenza e di fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., ed i principi generali di correttezza e di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., letti anche in riferimento al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.).
In tal senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione (22 marzo 2018, n. 7097), in relazione ad una fattispecie concernente il risarcimento del danno subito da una dipendente comunale in ragione delle molestie sessuali inflittele da un collega, impiegato nella medesima Amministrazione come autista del sindaco.
In relazione a tale episodio, la lavoratrice aveva sporto denuncia senza che però il Comune si fosse attivato per perseguire disciplinarmente l’autore della condotta lesiva e per prevenire il compimento di ulteriori comportamenti della stessa natura.
Nella specie, i giudici di legittimità hanno ripartito l’onere del risarcimento tra l’autore dell’illecito ed il Comune, in quanto il primo (il dipendente) avrebbe violato gli obblighi ed i principi inerenti al rapporto di lavoro (artt. 2104, 2105, 1175 e 1375, c.c.); il secondo (il Comune), invece, gli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. (“Tutela delle condizioni di lavoro”).