Anche quando la casella di posta elettronica della cancelleria risulti piena la comunicazione deve ritenersi avvenuta.

Nota a Cass. 22 maggio 2018, n. 12557

Gennaro Ilias Vigliotti

Qualora l’avviso di fissazione della udienza di discussione sia comunicato dalla cancelleria alla casella di posta elettronica…. e venga rifiutato dal sistema con il messaggio “.….Pec s.p.a – casella piena”,  la comunicazione si considera regolarmente avvenuta. Ciò poiché, “una volta ottenuta dall’ufficio giudiziario l’abilitazione all’utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l’avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l’onere, non solo di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo ma anche di attivarsi affinché i messaggi possano essere regolarmente recapitati”.

Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione (22 maggio 2018, n. 12557; in tal senso, v. anche Cass. n. 23650/16) pronunziatasi in base al tenore dell’art. 16, co. 6, D.L. n. 179/12, conv. in L. n. 221/2012, secondo cui: “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”.

Ne consegue che la comunicazione deve ritenersi notificata quando la mancata consegna dipenda da cause imputabili al destinatario, come nel caso in cui, “per mancata diligenza di questi, la casella risulti piena per prolungata (e dunque colpevole) assenza di lettura della posta elettronica”.

Nel senso che “il titolare dell’account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”, v. Cass. n. 31/2017 e Cass. n. 13917/2016.

Notifica del ricorso a mezzo PEC
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