In caso di frazionamento fraudolento, tutte le società coinvolte sono solidalmente responsabili del risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo.
Nota a Cass. 28 marzo 2018, n. 7704
Annarita Lardaro
Nell’ipotesi di rapporto di lavoro frazionato in modo fraudolento tra due imprese collegate tra loro tale da far ravvisare un unico centro di imputazione, a cui è seguito un licenziamento illegittimo, il lavoratore espulso può chiedere la reintegra presso una sola delle due aziende, mentre le società collegate sono obbligate solidalmente per quanto attiene al risarcimento del danno secondo il principio della solidarietà passiva.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 28 marzo 2018, n. 7704.
Nel caso di specie, un lavoratore aveva impugnato il licenziamento irrogatogli dalla società, fornendo la prova della sussistenza dell’unico centro di imputazione del rapporto sul presupposto di un intervenuto frazionamento fraudolento dell’attività a mezzo della costituzione di un’altra società.
Il giudice di prime cure, in accoglimento del ricorso, accordava al ricorrente la tutela reale con condanna di entrambe le società al risarcimento del danno.
Tuttavia, la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento del danno a carico della società formalmente non datrice di lavoro, non essendovi stato ordine di reintegra nei confronti di tale società.
In via preliminare, la Cassazione ha affermato che si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di un datore e quale nell’interesse dell’altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell’art. 1294 c.c., il quale stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori.
Lo stesso dicasi qualora tra più società vi sia un collegamento economico-funzionale, tale da far ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, quando si accerti l’utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese (al riguardo si v. anche, in questo sito, V. DI BELLO, Caratteri distintivi delle imprese collegate, nota a Cass. 14 maggio 2018, n. 11585).
In quest’ultima situazione, stante il comune presupposto della reintegrazione ed il risarcimento del danno, costituito dall’illegittimità del licenziamento ascrivibile ad entrambe le società proprio per l’unicità del centro di imputazione datoriale del rapporto, il lavoratore ha diritto ad estendere a tutte e due le aziende la propria domanda, pur chiedendo la reintegra nei confronti di una sola di esse ed il risarcimento a carico di entrambe, al fine di beneficiare della solidarietà passiva ed avere maggiori garanzie di soddisfazione.
Pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal dipendente, affermando la responsabilità solidale di ambo le società per ciò che concerne il suo diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno derivante dal licenziamento illegittimo.