L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea la solidarietà tra committente e subfornitore.
Nota a Circ. INL 29 marzo 2018, n. 6
Alfonso Tagliamonte
In caso di appalto e di subfornitura, l’imprenditore committente è obbligato in solido con l’appaltatore (o subfornitore) a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
È quanto ha ribadito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Circ. INL 29 marzo 2018, n. 6) a seguito della sentenza della Corte Cost. 6 dicembre 2017, n. 254. La stessa Corte ha ritenuto, infatti, che il regime di solidarietà disciplinato dal co. 2, art. 29, D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276, previsto negli appalti, trovi applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura.
La Consulta evidenzia come la ratio del richiamato art. 29 risiede nella necessità di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento – e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione – vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale” e, pertanto, “non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”. Pertanto, “il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi”, a nulla rilevando, secondo la Corte costituzionale, che il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o piuttosto tipo negoziale autonomo; invece, ciò che rileva è che “le esigenze di tutela dei lavoratori impiegati nell’ambito del contratto di subfornitura sono ancora più pregnanti che non nel caso di un contratto di appalto, stante la ‘strutturale debolezza’ del datore di lavoro/subfornitore”.