Il pregiudizio derivante dal demansionamento deve essere provato dal dipendente che ne domandi il risarcimento, il quale non può limitarsi ad una mera prospettazione dell’inattività lavorativa.

Nota a Cass. 29 maggio 2018, n. 13484

Francesca Albiniano   

In tema di demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale da esso derivante, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e, soprattutto, non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell’esistenza di un pregiudizio.

Detto pregiudizio, infatti, non discende automaticamente da qualsivoglia comportamento aziendale illegittimo, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l’onere di fornire la prova del danno e del relativo nesso di causalità.

In particolare, il danno di natura non meramente emotiva ed interiore, subìto dal lavoratore, deve essere oggettivamente accertabile e tale da alterarne le abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

È quanto statuito dalla Corte di Cassazione (29 maggio 2018, n. 13484), la quale, (in relazione al ricorso di due dipendenti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali), dopo aver stabilito che nel demansionamento non è configurabile un danno risarcibile in re ipsa, ha evidenziato che quest’ultimo può comportare  come conseguenza possibile, ma non necessaria, violazione delle norme in tema di divieto di mobilità professionale “verso il basso” ed assegnazione a mansioni inferiori.

La soggettiva consistenza del pregiudizio derivante dal demansionamento ed il relativo nesso causale vanno, pertanto, provati dal lavoratore che ne domandi il risarcimento, anche attraverso presunzioni, non potendo egli limitarsi ad una mera prospettazione dell’inattività lavorativa, nonché del malessere e dell’influenza negativa sulla propria vita.

Onere probatorio e danno da demansionamento
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