Il 1° giugno scorso, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 110482/2018, è stato approvato il Modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero ai sensi dell’art. 5-septies, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.
Con successiva Circolare n. 12/E del 13 giugno, l’Agenzia ha altresì fornito le istruzioni operative in merito.
L’intervento normativo, pur rievocando la c.d. Voluntary Disclosure, opera in un contesto differente in quanto mira a garantire una mera regolarizzazione delle posizioni tributarie solo di contribuenti: quelli ora fiscalmente residenti in Italia, ma che in precedenza avevano svolto attività lavorativa all’estero, dando origine a rapporti di natura finanziaria nel Paese ospitante. Essa si applica a contribuenti che sono incorsi in violazioni di monitoraggio fiscale, ovverosia di quelle norme con cui si persegue lo scopo di evitare che siano sottratti a tassazione da soggetti fiscalmente residenti in Italia i redditi prodotti all’estero, con altrimenti conseguente violazione del principio del c.d. Worldwide Income Taxation.
Ma se, in termini generali, la “collaborazione volontaria” è una procedura finalizzata a consentire a contribuenti che illecitamente, e dunque in situazioni “patologiche”, detengono patrimoni all’estero, di regolarizzare la propria posizione, denunciando in maniera spontanea all’Amministrazione Finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, questa procedura opera per risolvere situazioni quasi “fisiologiche” o comunque caratterizzate da un minor disvalore; essa consente di favorire la regolarizzazione delle posizioni di soggetti che hanno commesso violazioni di natura tributaria in relazione a rapporti di natura finanziaria sorti nel Paese nel quale, prima di rientrare in Italia, hanno prestato attività lavorativa.
Il Modello si compone di quattro allegati, suddivisi in: Modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione; istruzioni per la compilazione del Modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione; modalità di invio della documentazione di accompagnamento tramite posta elettronica certificata e l’elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione; infine, specifiche tecniche per l’invio della documentazione di supporto alla richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione.
Sotto il profilo soggettivo, il Modello può essere utilizzato:
- dalle persone fisiche ora fiscalmente residenti in Italia, in precedenza residenti all’estero e iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);
- dalle persone fisiche che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera (cc.dd. frontalieri) o in Paesi limitrofi, nonché dagli eredi dei contribuenti predetti.
Quanto al profilo oggettivo, invece, possono essere regolarizzate le attività estere di natura finanziaria, detenute in violazione sia degli obblighi di monitoraggio fiscale nello Stato estero ove veniva prestata in via continuativa l’attività lavorativa autonoma o subordinata, sia le violazioni dichiarative ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVAFE, per le quali sussistono gli obblighi di compilazione del quadro RW.
Più precisamente, rientrano nella procedura di regolarizzazione le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero alla data del 6 dicembre 2017, derivanti da redditi di lavoro autonomo o dipendente, nonché le attività e le somme depositate e detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa da parte dei soggetti di cui sopra. La regolarizzazione è, invece, preclusa a coloro i quali abbiano già ricevuto avvisi di accertamento o atti di contestazione, riferiti alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione o a chi si sia in precedenza avvalso della collaborazione volontaria di cui alla L. n. 186/2014 e al D.L. n. 153/2015, conv, con modificaz., in L. n. 277/2015.
La Circolare 12/E ha chiarito che l’accesso alla procedura è consentito solo se al dicembre 2017 il contribuente aveva ancora in essere il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare, indipendentemente dal valore dell’attività e della giacenza a tale data; non possono, pertanto, essere regolarizzate le attività di cui a rapporti chiusi prima di tale data, ma neppure “quelle attività detenute in uno Stato estero diverso da quello di origine del reddito di lavoro autonomo o dipendente”, confinando, così, rigorosamente il campo di applicazione della norma.
Sotto il profilo temporale, la procedura è consentita ove non siano decaduti i termini per la contestazione e per l’accertamento delle violazioni oggetto della procedura, rispettivamente ai sensi dell’art. 20, co. 1, D.LGS. 18 dicembre 1997, n. 472, e dell’art. 43 D.P.R. n. 600/1973; vi rientrano, pertanto, le violazioni in tema di monitoraggio fiscale, commesse per i periodi di imposta dal 2012 al 2016 e le eventuali violazioni dichiarative ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IVAFE, commesse per i periodi di imposta dal 2013 al 2016, mentre, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, possono essere regolarizzate anche le violazioni della medesima specie commesse per il periodo di imposta 2012 (ovviamente sono salve eventuali normative che prevedono allungamenti nei termini di accertamento).
La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria, corredata da una relazione di accompagnamento, deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 31 luglio prossimo direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, ovvero per il tramite di intermediari abilitati, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento menzionato.
L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, e la prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione, mediante una ricevuta che è resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia. Nel caso in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata può presentare un’istanza integrativa sempre entro il termine del 31 luglio 2018. Ove l’istanza originaria sia stata presentata dopo il 26 luglio 2018, l’invio dell’istanza integrativa potrà avvenire nei successivi 5 giorni. Nell’ipotesi in cui siano pervenute più istanze integrative, rileverà l’ultima richiesta inviata, mentre i requisiti di accesso devono sussistere alla data della prima richiesta inviata.
La procedura si perfeziona con il versamento integrale (in un’unica soluzione o in tre rate) dell’importo dovuto (nella misura del 3 %, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione), senza avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17, D.LGS. n. 241/1997. I relativi effetti si producono in capo al contribuente al momento del versamento. L’avvenuto perfezionamento consente al contribuente di sanare la propria posizione fiscale con esclusivo riferimento alle violazioni regolarizzate tramite la procedura stessa; il perfezionamento della procedura non preclude, pertanto, l’esercizio dell’azione accertatrice, effettuabile entro gli ordinari termini di decadenza, in relazione ad imposte (per esempio IVA e IVIE), violazioni ed annualità non rientranti nell’ambito applicativo della procedura.
In caso di mancato perfezionamento della procedura, eventuali atti impositivi e sanzionatori conseguenti dovranno essere notificati entro il termine più lungo previsto dallo stesso D.L. n. 148/2017 (conv., con modificaz, in L. n.172/2017), ovverosia il 30 giugno 2020, fermo restando che rilievi relativi a violazioni, imposte o annualità non incluse nella procedura non perfezionata dovranno essere contestati entro gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge.
Stefano Quaranta