Le attività svolte da SOGEI rientrano nei “servizi pubblici essenziali” tranne che i servizi connessi all’esercizio, governo e controllo del gioco pubblico forniti a favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Con la delibera n. 18/159 del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 124 del 30 maggio 2018, la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, nell’esercizio dei poteri attribuiti dall’art.13, co. 1, lett. a), della L. 12 giugno 1990, n. 146 (recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”) ha adottato la regolamentazione provvisoria delle “prestazioni indispensabili” e delle “altre misure” da garantire in caso di sciopero del personale dipendente della società SOGEI – Società generale d’informatica S.p.A.

La Commissione di garanzia – nelle premesse della delibera – rileva che la SOGEI  è una società in house interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze che eroga servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e alle Agenzie fiscali e, in particolare, ogni attività finalizzata alla  realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del Sistema informativo della fiscalità – SIF (ambito  fiscalità), le attività di supporto e gestione dei servizi informatici e ogni altra attività di carattere informatico di competenza del MEF (ambito economia e finanza pubblica).

Le attività svolte da SOGEI sono quindi strumentali rispetto all’erogazione di una molteplicità di “servizi pubblici essenziali”, che incidono sui diritti  della  persona  costituzionalmente  tutelati,  quali  il diritto alla salute, la libertà e la  sicurezza  della  persona,  il diritto  all’assistenza,  inteso  come   diritto agli emolumenti retributivi  o  comunque  a  quanto  economicamente   necessario   al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti. Inoltre, tali attività sono strumentali, secondo la Commissione, a garantire il flusso di entrate che consente allo Stato l’erogazione delle prestazioni e dei servizi essenziali alla comunità, così configurandosi come attività primaria per il soddisfacimento degli interessi e dei diritti dei cittadini-utenti.

Viceversa, secondo la Commissione, i servizi connessi all’esercizio, governo e controllo del gioco pubblico forniti da SOGEI a favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli non sono strumentali all’erogazione di un “servizio pubblico essenziali”, in quanto l’esercizio esclusivo da parte dello Stato dell’attività di gioco e il potere di controllo ad esso spettante persegue principalmente lo scopo di garantire la regolarità e la moralità del servizio e, soprattutto, la prevenzione della sua possibile degenerazione criminale e non, come invece sostenuto da SOGEI, “esigenze di bilancio”.

La Commissione ha rappresentato la necessità di individuare, in assenza di accordi tra le parti sociali, le misure da rispettare in caso di astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, del personale dipendente della SOGEI allo scopo di evitare che l’eventuale interruzione del servizio possa determinare effetti negativi in relazione all’erogazione di un servizio pubblico, con possibili ricadute anche nei confronti dei cittadini-utenti.

L’art. 2 della delibera (“Prestazioni indispensabili”) dispone che – al fine di garantire un equo contemperamento del diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente tutelati – durante l’astensione del personale dovrà essere garantita in ogni caso la continuità del supporto tecnico-sistemico ed operativo per il funzionamento dell’infrastruttura tecnologica che la SOGEI è tenuta a garantire all’amministrazione finanziaria e ai clienti istituzionali, con particolare riguardo, tra l’altro, all’attività di supporto per la manutenzione del sistema informatico di Equitalia (ora Agenzia delle entrate-Riscossione), finalizzata al servizio di riscossione dei tributi.

Il successivo art. 3 della delibera (“Contingenti di personale”) impone alla SOGEI l’obbligo di individuare, in occasione di ogni sciopero, mediante apposito ordine di servizio, e di norma con criteri di rotazione, i nominativi e le qualifiche professionali del personale tenuto all’erogazione delle prestazioni indispensabili e, come tale, esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi individuati vanno comunicati dalla società alle organizzazioni sindacali rappresentative e ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente alla data dello sciopero. Il personale individuato può esprimere, entro il giorno successivo alla data di ricezione della suddetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero proclamato, chiedendo la conseguente sostituzione, che potrà essere accordata solo nel caso sia possibile.

F. G.

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente della società SOGEI S.p.A.
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