Ai contratti atipici, assimilabili all’appalto, è applicabile il principio della responsabilità solidale.

Nota a Trib. Milano 2 maggio 2018, n. 116

Francesco Belmonte

“Ai contratti non contemplati dal legislatore (atipici o innominati) possono applicarsi oltre alle norme generali in materia di contratti (art. 1323 c.c.) anche le norme regolatrici dei contratti nominati quante volte il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme” (così, Cass. 23 febbraio 2000, n. 2069; in termini, Cass. 28 novembre 2003, n. 18229 ed i precedenti ivi richiamati).

Tale principio è stato ribadito da Trib. Milano 2 maggio 2018, secondo cui nei confronti di  un contratto atipico assimilabile al contratto tipico di appalto, dovranno trovare applicazione non solo le norme generali in materia di contratti, ma anche la disciplina legale del contratto da appalto.

Ciò anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2017, n. 254 (in questo sito, con nota di M.N. BETTINI, Contratto di subfornitura e responsabilità solidale), secondo cui ai sensi dell’art. 29, co. 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 “la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio  che  i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.

La questione esaminata dal Tribunale riguardava un contratto di partnership nell’ambito del quale la ricorrente aveva prestato continuamente attività lavorativa. I giudici precisano che si trattava di un contratto atipico, riconducibile alla nozione di contratto misto, nel quale concorrono gli elementi di più negozi tipici che si fondono in un’unica causa (nel caso di specie: “elementi causali propri del negozio di trasferimento dei diritti di utilizzazione di marchio, brevetto, diritti di proprietà industriale e intellettuale ed elementi causali propri dell’appalto”).

In particolare, il regolamento negoziale stabiliva che l’operatore:

– era obbligato a rispettare i tempi e le modalità di svolgimento del servizio stabiliti in contratto (cfr. clausola 6.10) e gli standard qualitativi fissati dall’affidante;

– ed era tenuto ad organizzare e gestire il servizio in conformità alle prescrizioni e alle esigenze dell’affidante e ad uniformarsi alle regole dettate da quest’ultimo.

Avuto riguardo al concreto assetto contrattuale, il Collegio ha pertanto ritenuto che la prevalente funzione pratico-economica del negozio in esame era quella della “fornitura di un servizio a favore dell’affidante, con organizzazione dei mezzi da parte dell’operatore ed assunzione del relativo rischio economico”.

Responsabilità solidale e contratti atipici
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