L’oggettiva impossibilità di svolgere ulteriori compiti, rispetto alle mansioni di inquadramento, non integra un’insubordinazione sanzionabile con il licenziamento.

Nota a Cass. 17 maggio 2018, n. 12094

Francesco Belmonte

Il rifiuto opposto dal dipendente alla richiesta, avanzata dal datore, di svolgimento di compiti aggiuntivi – incompatibili con la sua costante adibizione ad un impegno lavorativo gravoso nonché ostativi al recupero delle energie psicofisiche ed alla cura degli interessi familiari – è legittimo, sicché va esclusa una condotta di insubordinazione.

A precisarlo è la Corte di Cassazione (ord.17 maggio 2018, n. 12094), la quale, conformemente a quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Lecce, ha ritenuto illegittimo il licenziamento di una guardia giurata, intimato per insubordinazione (costituita dalla mancata riscossione delle fatture) e per non aver eseguito, entro il semestre antecedente il recesso, le esercitazioni di tiro.

Nella specie, secondo la Corte, il rifiuto opposto dal dipendente non poteva ritenersi “abnorme”, né esprimeva un “dispregio” nei confronti del potere gerarchico del datore di lavoro, in quanto il compito aggiuntivo richiesto dalla società (da svolgersi, peraltro, al di fuori dell’orario di lavoro ordinario) esulava dalle mansioni d’inquadramento ed era incompatibile con la sua adibizione costante ad un turno assai gravoso “che si snodava ogni giorno dalle 23,55 alle 6 del giorno successivo nonché dalle 16 alle 22 e dunque con la sua necessità di recuperare le energie psicofisiche e di dedicarsi alla cura degli interessi familiari”.

Per i giudici di merito, “sanzionare il solo fatto di aver avanzato richiesta di esenzione” equivaleva ad una compressione “di bisogni minimali” del lavoratore e si poneva “in contrasto con le regole di esecuzione del contratto e persino con l’art. 21 della Cost.”. Piuttosto, il rifiuto in questione costituiva «un pretesto per liberarsi di un dipendente “scomodo”».

Quanto all’ulteriore addebito relativo alla mancata effettuazione delle esercitazioni di tiro, i giudici leccesi erano giunti alla conclusione che anche tale contestazione palesava “una mala fede contrattuale”, in quanto la società era consapevole del fatto che l’ultima esercitazione del lavoratore risaliva al 2010. Pertanto, l’azienda avrebbe potuto (e dovuto) “sollecitare o ricordare il tiro semestrale e non piuttosto comunque utilizzare il dipendente nel servizio esponendosi pure ai controlli degli organi di Polizia”.

Licenziamento e insubordinazione
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