L’assenza giustificata per malattia è idonea a differire l’audizione relativa ad un procedimento disciplinare.
Nota a Cass. 28 maggio 2018, n. 13267
Kevin Puntillo
Il certificato medico idoneo a giustificare l’assenza dal lavoro per infermità, e quindi a costituire valida dispensa dall’obbligo di prestazione lavorativa, non può non avere equivalente valore per consentire il legittimo differimento, per la documentata infermità, della possibilità di essere sentito oralmente dal datore di lavoro nel corso del procedimento disciplinare.
L’affermazione è della Corte di Cassazione (ord. 28 maggio 2018, n. 13267) in un caso di inibizione del lavoratore all’esercizio del proprio diritto di difesa in conseguenza del diniego del differimento dell’audizione, richiesto dal medesimo, in data successiva al superamento dello stato di malattia attestato da certificato medico. Nella specie, l’azienda aveva ritenuto il certificato medico “di tenore generico” e relativo ad una patologia “affatto ignota”.
I giudici, rilevando una lesione del diritto di difesa del lavoratore così come garantito nel procedimento disciplinare dall’art. 7 Stat. Lav., hanno osservato: a) che l’assenza del lavoratore era giustificata da una malattia accertata, per la provenienza da un medico, redatta sul modulario previsto per la certificazione di malattia (v. Cass. n. 3705/2012) e formulata con una prognosi fino a data successiva a quella prevista per l’audizione; b) che la certificazione in parola era idonea alla maturazione del diritto all’indennità di malattia posta a carico dell’INPS; c) e che essa non recava l’indicazione della patologia “in quanto dato sensibile suscettibile di rivelare lo stato di salute dell’interessato, come tale non generalizzabile (Cass. 8 agosto 2013, n. 18980) e pertanto diritto inviolabile della persona del lavoratore” (del resto, come rileva il Collegio, il datore di lavoro avrebbe potuto verificare le assenze per infermità del proprio dipendente con visite di controllo, a norma dell’art. 5, co. 2, Stat. Lav., “il cui esito sostituisce la prognosi del certificato medico iniziale, inviato dal lavoratore in adempimento del proprio obbligo di comunicazione al datore di lavoro dello stato di malattia o del suo prolungamento, fino a quando non sia sostituita da un altro giudizio tecnico e ferma restando la possibilità dell’interessato di contestare l’esattezza delle valutazioni tecniche dei sanitari” (Cass. n. 7478/2003).