Nel pubblico impiego, ai fini dell’esercizio dell’azione ex art. 28 Stat. Lav., il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale da parte dell’ARAN rende indiscutibile anche il carattere nazionale del sindacato.
Nota a Cass. 5 giugno 2018, n. 14402
Alfonso Tagliamonte
“Nel pubblico impiego contrattualizzato, il carattere “nazionale” dell’associazione sindacale legittimata all’azione ex art. 28 Stat. Lav. non può essere escluso per quelle organizzazioni sindacali cui l’Aran abbia riconosciuto la rappresentatività a livello nazionale ex art. 43, co.1, D.LGS. n. 165 del 2001″.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (5 giugno 2018, n. 14402) che, cassando la sentenza impugnata (App. Napoli), pone alcuni importanti chiarimenti in merito al carattere nazionale dell’associazione sindacale legittimata ad agire ex art. 28 Stat. Lav. (ricorso contro il comportamento antisindacale del datore di lavoro) nel pubblico impiego.
Nella fattispecie, era stato contestato il possesso del necessario requisito della nazionalità (basato sugli usuali parametri indicativi della equilibrata diffusione sul territorio nazionale) di un sindacato che aveva promosso l’azione per la repressione della condotta antisindacale (ex art. 28 Stat. Lav.) e che era stato nel tempo convocato dall’Aran per partecipare alle trattative per il rinnovo di contratti di comparto, sottoscrivendone alcuni.
La Corte rileva che, in via generale, nel nostro ordinamento, per la legittimazione ad agire ex art. 28 Stat. Lav. non assume rilievo decisivo il mero dato formale dello statuto dell’associazione, ma “la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi che trovino applicazione in tutto il territorio nazionale in riferimento al settore produttivo al quale appartiene l’azienda nei confronti della quale il sindacato intenda promuovere il procedimento, e attestino un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell’intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale si configura quale elemento di riscontro del suo
carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante” (Cass. n. 5209/2010).
In particolare, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, occorre l’avvenuto riconoscimento della diffusione del sindacato a livello nazionale ai fini della partecipazione alla contrattazione di comparto (ossia ai ccnl che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale con riferimento al comparto interessato).
E “ricevere la convocazione da parte dell’ARAN implica il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale di cui all’art. 43, co.1, D.LGS. n. 165/2001”. In base a questa disposizione, infatti, “L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato”.
La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è poi assicurata dall’ARAN stessa (art. 43, co.7) ed è quest’ultima “che verifica i dati sulla cui base viene determinata la rappresentatività nel comparto a livello nazionale”.
Pertanto, un sindacato che sia stato convocato dall’ARAN ed abbia sottoscritto i ccnl del comparto (nella specie Agenzie fiscali), ivi compreso quello oggetto dell’azione ex art. 28 Stat. Lav., ha la rappresentatività di cui all’art. 43, D.LGS. n. 165/2001.