Al socio lavoratore escluso dalla cooperativa si applica la tutela reintegratoria di cui all’art. 18 Stat. Lav.

Nota a Trib. Milano 9 maggio 2018, n. 1217

Paolo Pizzuti

In caso di esclusione illegittima del socio di cooperativa, si applica la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18, co.4, Stat. Lav.

È quanto stabilito dal Tribunale di Milano con sentenza 9 maggio 2018, n. 1217, il quale, relativamente ad un socio lavoratore escluso dalla cooperativa (e poi licenziato) per superamento del numero massimo di assenze per malattia consentite dal regolamento interno, ha ritenuto:

– inammissibile devolvere al regolamento aziendale e non all’autonomia collettiva la definizione del c.d. periodo di comporto per malattia, di cui all’art. 2110 c.c. (norma imperativa e non derogabile), non potendosi affidare alla discrezionalità dell’assemblea dei soci il potere di stabilire i “limiti di tolleranza” per la conservazione del rapporto societario e del posto di lavoro, in quanto ciò “potrebbe indurre i lavoratori, quali parti deboli, ad accettare previsioni eccessivamente sfavorevoli”;

– illegittima l’esclusione del socio perché non riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. 2533 c.c. e, comunque, per l’illiceità della clausola del regolamento, peggiorativa del contratto collettivo.

– applicabile, in base all’art. 2, L. 2 aprile 2001, n. 142, l’art. 18 Stat. Lav., con ripristino sia del rapporto associativo che di quello lavorativo, nell’ipotesi di accertata illegittimità (e di annullamento ex tunc) del provvedimento espulsivo del socio per ragioni disciplinari, al quale consegue automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro (v. Cass. n. 1259/2015 e n. 11548/2015).

– non vincolante la clausola arbitrale contenuta nello statuto sociale, anziché nel ccnl di settore.

Esclusione del socio di cooperativa
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