La tolleranza delle assenze del lavoratore oltre la scadenza del comporto rende illegittimo il licenziamento.

Nota a Cass. 31 maggio 2018, n. 13973

Fabio Iacobone

Il datore di lavoro non può licenziare legittimamente una lavoratrice oltre tre mesi dopo la scadenza del periodo di comporto, anche se poco dopo il superamento di tale periodo quest’ultima sia brevemente rientrata in servizio, per poi assentarsi nuovamente.

L’importante principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (31 maggio 2018, n. 13973) che, in linea con l’orientamento maggioritario, ha precisato che:

a) “il comportamento complessivamente considerato del datore di lavoro che, al termine del periodo di comporto, si traduca in una prolungata inerzia, risulta sintomatico della volontà di rinuncia al potere di licenziamento o tale da ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente circa la prosecuzione del rapporto” (Cass. n. 19400/2014; Cass. n. 24899/2001). Più specificamente, benché la prosecuzione dell’assenza per malattia dopo lo spirare del periodo di comporto non impedisca il licenziamento, il comportamento del datore di lavoro che, pur potendo licenziare la lavoratrice per superamento del periodo di comporto, soprassieda per oltre tre mesi, tollerandone le ulteriori assenze, integra acquiescenza datoriale nel senso della rinunzia al licenziamento;
b) con riguardo alla necessaria osservanza del principio di immediatezza, sebbene il licenziamento per superamento del periodo di comporto non sia equiparabile a quello disciplinare, è doveroso contemperare il “necessario ‘spatium deliberandi’ del datore di lavoro con la legittima esigenza del lavoratore di certezza della vicenda contrattuale”; in altre parole, è necessario ponderare le tempistiche tecniche dell’impresa con l’esigenza del lavoratore di certezza della vicenda contrattuale.

(In tema, v., in questo sito, G.I. VIGLIOTTI, Superamento del comporto: il datore di lavoro può attendere prima di licenziare, nota a Cass. 4 luglio 2017, n. 16392).

Superamento del periodo di comporto e licenziamento
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