Lo scarso rendimento integra un’ipotesi soggettiva di recesso la cui ricorrenza è esclusa nel caso di malattie del lavoratore.

Nota a Cass., ord., 8 maggio 2018, n. 10963

Francesco Belmonte

Il licenziamento per c.d. scarso rendimento costituisce una fattispecie soggettiva di recesso per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del dipendente, in cui l’inadeguatezza qualitativa o quantitativa della prestazione rileva solo se determinata da imperizia, incapacità e negligenza, e non anche da assenze per malattie e permessi.

A ribadirlo è la Corte di Cassazione (ord. 8 maggio 2018, n. 10963), in relazione al licenziamento intimato ad un autoferrotranviere in ragione delle reiterate assenze dal lavoro giustificate da certificati medici.

Nella specie, la società di trasporti aveva esonerato il lavoratore dal servizio – ai sensi dell’art. 27, lett. d), All. A, R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (che disciplina il pubblico servizio di trasporti in regime di concessione) – sostenendo che la fattispecie risolutiva contemplata dalla norma aveva natura oggettiva, rilevante in ragione dell’impossibilità, per l’azienda medesima, “di fruire della prestazione del conducente di linea a causa delle reiterate ed improvvise assenze non conciliabili con un corretto funzionamento del servizio pubblico”.

Diversamente, i giudici di merito avevano ritenuto che la disposizione richiamata configurava un’ipotesi soggettiva di recesso, in cui l’inadempimento del lavoratore non poteva discendere da malattie giustificate.

Simile interpretazione è stata condivisa dalla Corte di Cassazione, per la quale, in linea con la più recente giurisprudenza (v., da ultimo, Cass. 14 febbraio 2017, n. 3855, con nota di D. CASAMASSA, Scarso rendimento, inadempimento del lavoratore e illeciti precedenti, in questo sito), il sottorendimento, di cui all’art. 27, lett. d),  All. A, R.D. n. 148/1931,  discende da un notevole inadempimento del lavoratore a lui imputabile.

Nello specifico, i giudici precisano che “nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, giacché si tratta di lavoro subordinato e non dell’obbligazione di compiere un’opera o un servizio (lavoro autonomo). Ove tuttavia, siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione” (così, Cass. 20 agosto 1991, n. 8973 e, in senso conforme, Cass. 31 gennaio 2013, n. 2291; Cass. 1 dicembre 2010, n. 24361; Cass. 22 gennaio 2009, n. 1632. Da ultimo, v., Cass. 5 luglio 2018, n. 17685, che ha riconosciuto la legittimità del licenziamento intimato ad un dipendente “per aver impiegato più di 3,5 ore di tempo per eseguire una lavorazione che un operaio con esperienza analoga avrebbe eseguito in poco più di mezz’ora”).

In particolare, qualora il recesso sia intimato «“per scarso rendimento dovuto essenzialmente all’elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto”, il licenziamento si rivela ingiustificato». (Cass. 22 novembre 2016, n. 23735, in questo sito, con nota di M. SANTUCCI, Licenziamento per scarso rendimento; Cass. 2 settembre 2015, n. 17436; Cass. 5 agosto 2015, n. 16472).

Va però rilevato che secondo un diverso indirizzo giurisprudenziale (Cass. 4 settembre 2014, n. 18678; Cass. 12 giugno 2013, n. 14758), anche le reiterate assenze per malattia  possono integrare la species “scarso rendimento” allorché determinino una inidoneità oggettiva alle mansioni, tale da rendere la prestazione inservibile e non sufficientemente e proficuamente utilizzabile, in quanto inadeguata sotto il profilo  produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale, così da giustificare il provvedimento risolutorio.

(Circa la duplice “natura” dello scarso rendimento, suscettibile di configurare sia un giustificato motivo soggettivo che oggettivo di licenziamento, si v. F. BELMONTE, Scarso rendimento e licenziamento, in M.N. BETTINI (a cura di), La nozione  di licenziamento per giustificato motivo fra tutela del lavoratore e ragioni d’impresa, ES, 2017, 213 e D. CASAMASSA, Il licenziamento per scarso rendimento, Monotema, n. 5/2018, in questo sito).

Licenziamento per scarso rendimento e assenze per malattia
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