La corresponsione di compensi per lavoro straordinario per i dirigenti sanitari costituisce un’ipotesi residuale ed eccezionale.
Nota a Cass. ord. 2 luglio 2018, n. 17260
Paolo Pizzuti
La possibilità di corrispondere compensi per lavoro straordinario ai dirigenti sanitari “si riduce ad un’ipotesi del tutto residuale, limitata ai soli casi in cui il superamento dell’orario, preordinato al raggiungimento dell’obiettivo assegnato, sia reso necessario dal sopravvenire di fattori eccezionali, e sempreché esso sia stato previamente autorizzato dall’ente datore”.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (ord. 2 luglio 2018, n.17260), relativamente alla richiesta di un dirigente medico, dipendente di una Asl, del pagamento di numerose ore di lavoro straordinario. L’azienda, nel rifiutare il riconoscimento dello straordinario, aveva rilevato che il ccnl (5 dicembre 1996) area dirigenza medica e veterinaria – personale del comparto sanità, prevedeva (art. 65) una retribuzione di risultato orientata al raggiungimento degli obiettivi, nell’ambito di un sistema di orario di lavoro, articolato e flessibile, che escludeva ogni pretesa retributiva basata sulla comune nozione di lavoro straordinario.
Anche la Corte territoriale aveva statuito che l’eventuale riconoscimento di prestazioni eccedenti l’orario di lavoro settimanale poteva derivare “non già dall’assegnazione di obiettivi da raggiungere attraverso una diversa organizzazione del lavoro ospedaliero, bensì da disfunzioni organizzative legate al normale funzionamento del reparto e all’inserimento dei sanitari in turni lavorativi per sopperire alle carenze di personale”, e, per tale motivo, ha escluso che le prestazioni rese dal medico potessero considerarsi remunerate dalla retribuzione di risultato.
La Cassazione, accogliendo il ricorso della Asl, afferma che il ccnl della dirigenza medica e veterinaria esclude il “diritto del dirigente ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che sia possibile la distinzione tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze di servizio ordinario, poiché la sua prestazione deve essere svolta complessivamente al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli” (Così, anche Cass. n. 28787/2017; n. 10322/2017; n. 7921/2017 e n. 7348/2017).
Tale principio, precisa il Collegio, pone il trattamento del dirigente medico in linea con le disposizioni ed i principi che regolano la funzione dirigenziale nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, tra cui rilevano, in particolare, l’omnicomprensività del trattamento economico e la valorizzazione del raggiungimento dei risultati.
Secondo il vigente ccnl area IV dirigenza medica e veterinaria (Lavoro straordinario ex art. 28, ccnl 10 febbraio 2004, come mod. dall’art. 24, co. 16, ccnl3 novembre 2005 e art. 16, ccnl 6 maggio 2010):
“1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai soli dirigenti … per i servizi di guardia e di pronta disponibilità….nonché per altre attività non programmabili. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola entro il mese successivo tenuto conto delle ferie maturate e non fruite.…
3. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: a) stipendio tabellare in godimento; b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento; c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
4. La maggiorazione di cui al co. 5 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo….
5. Per i dirigenti di struttura complessa, si rinvia al principio indicato nell’art. 8, co. 3 del ccnl 10 febbraio 2004 (Indennità per servizio notturno e festivo) ….
… (Art. 16 ccnl 6 maggio 2010 integrativo) …. 4. Si ribadisce, altresì, che sono qualificate come lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 28 del ccnl integrativo 10 febbraio 2004, solo le prestazioni di carattere eccezionale, rispondenti ad effettive esigenze di servizio, espressamente e tempestivamente autorizzate con le procedure e le modalità stabilite in ciascuna azienda e limitatamente ai dirigenti ed alle situazioni indicate nel co. 2 del medesimo art. 28 (servizi di guardia e di pronta disponibilità ed attività non programmabili), ai soli fini di garantire la continuità assistenziale…omissis…”