Qualora il lavoratore svolga “funzioni direttive”(ossia ricopra un ruolo di vertice con autonomia di tempi) e riceva una somma forfettizzata a titolo individuale, è escluso il compenso per lavoro straordinario.
Nota a Trib. Napoli 4 luglio 2018, n. 4926
Fabio Iacobone
La previsione per il personale direttivo di una somma aggiuntiva ulteriore rispetto ai minimi contrattuali (c.d. super minimo), prevista a compensazione dell’incarico e della conseguente esclusione di limiti lavorati orari, non dà diritto al compenso per lavoro straordinario.
L’importante principio è stato affermato dal Tribunale di Napoli (4 luglio 2018, n. 4926) in relazione al ricorso di un dipendente di una società inquadrato nel VII livello del CCNL lavoratori del gas-acqua, cui era stata riconosciuta una somma mensile di euro 150,00 lordi in sostituzione del pagamento per lavoro straordinario.
L’azienda (difesa dall’avv. F. Castiglione – Napoli) aveva specificato che il trattamento migliorativo accordato doveva ritenersi congruo rispetto alle mansioni direttive assegnate ed alla maggiore gravosità del lavoro da svolgere in eccedenza, non essendo il dipendente sottoposto a limiti di orario ai sensi dell’art. 1, co. 2, R.D. n.692/1923.
In base a tale disposizione, infatti, la normativa sugli straordinari non si applica al personale direttivo delle aziende.
L’art. 3, co.2, R.D. n. 1955/1923 ha poi chiarito che si “considera personale direttivo quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi e cioè: gli institori, i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano soltanto eccezionalmente al lavoro manuale, esclusi i commessi di negozio e gli altri impiegati di grado comune di cui al numero 3 dell’art. 3, D.L. 9 febbraio 1919 n. 112, e coloro che pur essendo adibiti alla direzione tecnica di una lavorazione, concorrono con prestazione d’opera manuale, alla esecuzione di essa” (sull’assimilazione ai dirigenti, ai fini della disciplina dell’orario di lavoro, del c.d. personale di prima categoria con funzioni direttive, la giurisprudenza è pacifica.V. per tutte, Cass. n. 1491/2000).
Come puntualizzato dalla giurisprudenza, il dipendente con funzioni direttive ha diritto al compenso per lavoro straordinario soltanto se la contrattazione collettiva contempla un diverso orario di lavoro per il personale con la suddetta qualifica, e tale orario venga superato; ovvero nel caso in cui la durata della prestazione lavorativa “valichi comunque il principio di ragionevolezza, rendendo particolarmente gravosa ed usurante l’attività lavorativa svolta, con pregiudizio del diritto costituzionalmente protetto all’indispensabile ripristino delle energie lavorative (v. Cass. n. 12367/2003, Cass. n. 1491/2000)”.
Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, il ccnl di settore, pur non prevedendo un orario di lavoro differenziato per i lavoratori aventi le qualifiche direttive o assimilabili a quelle di cui all’art. 3, co. 2, R.D. n. 1955/1923, esclude l’applicazione della disciplina del lavoro straordinario ai dipendenti con qualifica superiore alla VI (v. Cass. n. 2476/1997). Inoltre, il contratto individuale di lavoro stabilisce che il lavoratore del VII livello non è sottoposto a limiti di orario e, proprio in ragione di tale circostanza, riconosce al lavoratore una retribuzione ad personam a compenso degli svantaggi derivanti dalla esclusione dello straordinario (in tema, v. Cass. n. 21253/2012).
Quanto alla gravosità della prestazione, sostenuta dal lavoratore ricorrente, il Tribunale precisa poi che“la prestazione in misura superiore all’orario contrattualmente previsto non aveva messo a repentaglio l’integrità psicofisica del lavoratore in quanto “resa con orario assolutamente flessibile in ingresso ed in uscita…, con possibilità di allontanarsi dal luogo di lavoro anche per ore…, nonché con frequenza irregolare”. Inoltre, “per la stragrande maggioranza l’orario in eccedenza si è concretizzato in un aumento settimanale tale da non superare neppure il limite di 48 ore”, previste dallo stesso ccnl (cfr. art. 23) come massimo per le prestazioni settimanali ordinarie.